Confisca illegale se, al momento della sua applicazione, l’imputato abbia già restituito il profitto del reato e il giudice ne abbia conoscenza documentale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 14179/2026, 9/17 aprile 2026, ha chiarito che è illegale la confisca disposta anche quando l’imputato abbia restituito il profitto del reato.

Il giudice di merito è infatti tenuto a modulare la misura ablatoria in ragione del profitto “attuale” al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.

Tale verifica deve essere compiuta anche nel caso in cui l’imputato non abbia espressamente sollecitato la revisione della decisione in ordine alla confisca, a condizione che i presupposti per la sua esclusione emergano per tabulas e il giudice ne sia stato messo a conoscenza.

In fatto

La sentenza impugnata ricostruiva la condotta contestata ai ricorrenti, evidenziando come i predetti – preposti all’ufficio riscossione dei ticket presso una struttura ospedaliera – si appropriavano di ingenti somme di denaro, alterando la documentazione attestante gli effettivi pagamenti ricevuti dagli utenti, al fine di coprire l’ammanco di denaro.

Nell’interesse del solo ricorrente M. è stata dedotta l’illegalità della confisca per equivalente del profitto del reato, stante l’intervenuto risarcimento del danno, di cui la sentenza di appello dava compiutamente atto, tant’è che proprio sulla base di tale fatto venivano riconosciute le attenuanti generiche.

In diritto

È fondato il motivo di ricorso proposto in ordine all’illegalità della confisca confermata pur a seguito dell’intervenuto risarcimento del danno e, quindi, della restituzione del profitto del reato di peculato.

Deve preliminarmente rilevarsi l’ammissibilità della questione, avendo il ricorrente dedotto un’ipotesi di illegalità della confisca, disposta a fronte dell’accertata restituzione del profitto e, quindi, della mancanza del presupposto legittimante l’ablazione patrimoniale.

È opportuno sottolineare come il principio non è condizionato dalla pretesa diversità di natura tra la confisca diretta e quella per equivalente, posto che le regole in tema di rilevabilità d’ufficio delle disposizioni illegali contenute in sentenza valgono sia per il trattamento sanzionatorio che per le misure di sicurezza, personali o patrimoniali.

Ciò determina la sostanziale irrilevanza, ai fini che qui interessano, della natura sanzionatoria tradizionalmente era attribuita alla sola confisca per equivalente, natura che, peraltro, è stata integralmente rivista a seguito della pronuncia resa da Sez. U, n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-03, secondo cui la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall’illecito.

Una volta esclusa la possibilità di distinguere la rilevabilità d’ufficio della confisca illegale, a seconda che si tratti di confisca diretta o per equivalente, deve ribadirsi che il giudice di merito è tenuto a modulare la misura ablatoria in ragione del profitto “attuale” al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale (Sez. 6, n. 34290 de 17/5/2023, Rv. 285175).

Tale verifica deve essere compiuta anche nel caso in cui l’imputato non abbia espressamente sollecitato la revisione della decisione in ordine alla confisca, a condizione che i presupposti per la sua esclusione emergano per tabulas e il giudice ne sia stato messo a conoscenza. In tale ipotesi, infatti, la confisca si traduce in una misura di sicurezza patrimoniale illegale, il che impone di procedere alla sua esclusione o rimodulazione d’ufficio (Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, Rv.275884).

Analogo principio, peraltro, è stato affermato riguardo ad un’ipotesi di confisca disposta all’esito dell’applicazione della pena, essendosi precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull’accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale, in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge (Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv.285899; si veda anche Sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, Rv.274946-02).

Nel merito, il motivo è fondato.

Come già affermato dalla Suprema Corte, non può essere disposta l’ablazione del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito (Sez. 6, n. 21353 del 24/6/2020, Rv. 279286; in senso conf. Sez. 3, n. 44189 del 18/10/2022, Rv. 284122; Sez. 2, n. 36444 del 26/5/2015, Rv. 264525; Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Rv. 263409).

Tale orientamento giurisprudenziale trova indiretta conferma nell’espressa previsione normativa, sia pur con riguardo a specifiche fattispecie di illecito, del principio di alternatività tra la confisca e il risarcimento del danno.

Plurime sono le norme codicistiche che, nell’introdurre ipotesi di confisca obbligatoria, hanno ribadito il principio dell’alternatività rispetto al risarcimento dei danni o, più in generale, alla eliminazione degli effetti del reato.

A tal riguardo si segnala l’art. 600-septies, cod. pen. che, con riguardo ai delitti contro la personalità individuale, ha previsto la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato «salvi i diritti della persona offesa alle restituzione e al risarcimento dei danni».

Disposizione sostanzialmente analoga è contenuta all’art. art. 452-undecies, cod. pen. che, in materia di delitti contro l’ambiente prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria, prevedendo che la stessa non sarà applicabile qualora l’imputato «abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e, quindi, delle condotte riparatorie dell’offesa arrecata.

Anche l’art. 423-quater, cod. pen., nel disciplinare la confisca del prodotto o del profitto del reato di cui all’art. 423-bis, cod. pen., introduce quale regola di chiusura l’esclusione della confisca nel caso di ripristino dello stato dei luoghi.

Infine, l’art.19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, pur configurando la confisca del profitto dell’illecito quale sanzione principale nel sottosistema della responsabilità degli enti, stabilisce che la confisca è disposta «salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato».

In conclusione, si ritiene che nell’ordinamento penale sia ravvisabile una univoca linea direttrice, volta da un lato a perseguire con la confisca la necessità di sottrarre all’autore del reato i proventi da esso conseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di duplicazione dell’ablazione patrimoniale. In tal senso depongono non solo il diritto vivente desumibile da una giurisprudenza ampiamente consolidata e formatasi con riguardo a plurimi ambiti applicativi della confisca, ma anche le richiamate previsioni normative volte a riconoscere che la confisca è sempre alternativa rispetto alle condotte riparatorie e/o restitutorie, secondo schemi che, sia pur con le inevitabili discrepanze dettate dalla specificità dell’ambito applicativo, si fondano sempre sul divieto di duplicazione dell’ablazione patrimoniale.

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