Sequestro di “carte” e “documenti” presso il difensore: nozione di “oggetto della difesa” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 32603/2026, 23 giugno/3 ottobre 2025, ha affermato che, in tema di garanzie di libertà del difensore, non può ritenersi che tutte le «carte» e i «documenti» che si trovino presso lo studio ovvero l’abitazione di un professionista iscritto all’albo degli avvocati siano perciò stesso da considerarsi «oggetto della difesa» e pertanto sequestrabili solo se «corpo di reato».

Per «oggetto della difesa», come indicano il senso letterale delle parole e la “ratio” dell’art. 103 cod. proc. pen., deve intendersi infatti inerenza ad un procedimento giudiziario, anche eventualmente concluso, in relazione al quale il professionista espleti o abbia espletato un mandato difensivo espressamente conferito dall’interessato; rimane escluso da tale definizione, pertanto, tutto ciò che, pur attenendo in genere all’attività professionale del legale, esula dall’espletamento di un mandato difensivo come sopra inteso, e che può dunque essere legittimamente sequestrato anche se rientrante solamente fra le «cose pertinenti al reato», salva in ogni caso la tutela del segreto professionale, opponibile anche in tali ipotesi nelle forme di legge (art. 256, primo comma, cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 3513 del 22/05/1997, Rv. 208073 – 01).

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