Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest: non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (Riccardo Radi) 

Police officer holding breathalyzer test, driver refusing with raised hand

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 8155/2026 ha ribadito che in tema di guida in stato d’ebbrezza, non sussiste l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell’effettuazione dell’alcoltest nel caso in cui lo stesso rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, posto che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745 – 01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 – 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579 – 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv, 267877 – 01; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603 – 01), esigenza questa che non ricorre nel caso in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi all’accertamento.

Invero, nel momento stesso in cui viene opposto il rifiuto, è integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, Codice della strada, con la conseguenza che non v’è più nessun atto da compiere per il quale vada dato l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che si riferisce specificamente all’atto (e non al procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza, che è certamente in corso quando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcooltest).

In altri termini, poiché la locuzione utilizzata dall’art. 114 cit. («nel procedere al compimento degli atti») indica all’evidenza che ci si accinge a compiere l’atto – che, nel caso di cui all’art. 186 Codice della strada, è quello di rilevazione del tasso alcolemico a mezzo di etilometro –, deve inferirsi che, in tanto è possibile apprestarsi a compierlo, in quanto l’interessato vi abbia acconsentito, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto (e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, cit.) deve, per forza di cose, porsi in un momento antecedente. In conclusione, deve essere ribadito che l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. postula riscontrata la volontà dell’interessato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

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