La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 14852/2026 ha ricordato che l’illeggibilità della fotocopia della sentenza messa a disposizione della difesa non determina nullità in quanto la parte che vi ha interesse può sempre richiedere una copia autentica del provvedimento (Sez.4, n. 7968 del 19/02/1988, Rv. 178838).
Nel caso in disamina, il ricorrente ha allegato di aver richiesto ed ottenuto la copia della sentenza impugnata, mancante di alcune parti, ma non ha fatto alcuna richiesta in cancelleria di rilascio della sentenza autentica del provvedimento.
Non si determina quindi alcuna causa di nullità. In ogni caso, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio, avendo comunque impugnato e formulato i motivi di gravame.
