Vizio di inosservanza di una norma processuale: inammissibile il ricorso per cassazione che lo colleghi alla violazione dell’art. 192 c.p.p. (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 14729/2026, 6 marzo/23 aprile 2026, ha ribadito che la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.

 Non è, pertanto, ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (così Sez. 4 n. 37469 del 2/10/2025; Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 02; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017„ rv. 271294 – 01).

Il dedotto vizio di motivazione non deve dissimulare o veicolare la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito sulla scorta delle emergenze acquisite.

In tal caso la doglianza esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e si traduce nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito e nell’offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) delle risultanze acquisite. Orbene, è pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.

Il vizio della motivazione deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice, così come è dato riscontrare nella specie (Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005 – 01).

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