Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 14729/2026, 6 marzo/23 aprile 2026, ha ribadito, sulla scia delle Sezioni unite penali (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 – 01), che l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (in termini, Sez. 5, n. 3836 del 16.01.2026; Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, Rv. 273941 – 01; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Rv. 271342 – 01).
In questo senso va ribadito il ragionamento svolto dall’autorevole precedente che, al di là di ogni questione di classificazione dogmatica della recidiva, ha dato rilievo al combinato disposto degli artt. 47, dodicesimo comma, ord. pen. e 106, secondo comma, cod. pen., laddove il primo prevede che «L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale» e il secondo che le cause di estinzione della pena che estinguono anche gli effetti penali neutralizzano la rilevanza delle relative condanne ai fini di cui all’art. 99 cod. pen.
Peraltro, anche se l’esito positivo dell’affidamento in prova non riguardasse tutte le condanne che hanno preceduto la commissione dei reati sub iudice, la Corte territoriale avrebbe avuto comunque il dovere di offrire una giustificazione circa il riconoscimento della recidiva che tenesse conto del venir meno degli effetti penali di una parte delle condanne grazie alla misura alternativa e che, quindi, rivalutasse la posizione del ricorrente, svolgendo il vaglio preteso dalle Sezioni unite in tema di recidiva tenuto conto del ridimensionamento degli addebiti.
