La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 10835/2026 ha ricordato che l’emissione del decreto penale di condanna oltre il termine annuale previsto dall’art. 459, comma 1, cod. proc. pen. non ne comporta la nullità, trattandosi di termine di natura ordinatoria, il cui mancato rispetto dà luogo a una mera irritualità. (Conf.: Sez. U, n. 3 del 1992, Rv. 189402).
La natura del termine per l’emissione del decreto penale di condanna, a seguito della richiesta del pubblico ministero, oltre il termine dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato, previsto dal primo comma dell’art. 459 cod. proc. pen., non comporta la nullità del decreto stesso e il suo mancato rispetto provoca una mera irritualità (Sez. U, n. 3 del 4 06/03/1992, Rv. 189402).
Si è inoltre affermato che giudice per le indagini preliminari se, per un verso, può rifiutare l’emissione del decreto penale quando la relativa richiesta gli venga trasmessa oltre il termine previsto dall’art.459, comma 1, cod. proc. pen., non può, per altro verso, trarre ragione dall’inosservanza del suddetto termine per revocare il decreto già emesso e restituire gli atti al pubblico ministero.
Il provvedimento con il quale una tale revoca venga disposta ha quindi carattere di abnormità, siccome esulante dalle previsioni di cui all’art. 460 cod. proc. pen. (secondo il cui comma 4 la revoca, con restituzione degli atti, va disposta solo in caso di irreperibilità dell’imputato), e determinante una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari (ex multis, Sez. 3, n. 3562, del 09/11/2000, Rv. 217398).
Inoltre, il mancato rispetto del termine di cui sopra legittima il non accoglimento della richiesta del pubblico ministero e la restituzione degli atti allo stesso, pur avendo il termine di cui all’art. 459 cod. proc. pen. natura ordinatoria e non producendo vizi sul decreto penale eventualmente emesso (Sez. 3, n. 16446 del 21/03/2001, Rv. 219513), né, del pari, è abnorme il provvedimento con cui il Gip restituisce gli atti al pubblico ministero per inosservanza del termine di cui sopra, dato che la natura ordinatoria di tale termine (e la mancanza di sanzione per la sua inosservanza) non ne autorizza il mancato rispetto (Sez. 3, n. 8137 del 20/01/2004, Rv. 227510; Sez. 3, n. 26857 del 12/05/2004, Rv. 229059).
Con riguardo all’interpretazione appena richiamata, si è pronunciata anche la Corte costituzionale, che ha però ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità relativa all’interpretazione, fornita dalla giurisprudenza di legittimità, dell’art. 459, cod. proc. pen., per mancata individuazione di un quesito di costituzionalità sufficientemente specifico, in particolare, quanto alle conseguenze che dovrebbero derivare dal mancato rispetto del termine fissato.
Merita qui richiamare l’affermazione che ricorda che il giudizio di opposizione postula in ogni caso il venire meno del decreto penale di condanna, perché questo deve essere revocato a norma dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen. (C. cost., n. 188 del 2005).
