Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 14729/2026, 6 marzo/23 aprile 2026, ha ribadito, sulla scia delle Sezioni unite penali (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, (dep. 25/03/2016) Rv. 266818 – 01) che è ammissibile il ricorso per cassazione con cui è dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice.
In questa ipotesi, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità.
Infatti, il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
L’error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità.
L’impugnazione mira ad emendare tale errore.
