La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 6846/2026, in tema di furto, ha stabilito che l’incapacità della persona offesa, cui l’art. 624, comma terzo, cod. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, collega la procedibilità di ufficio del reato, consiste nella impossibilità, anche transitoria, di esercitare il diritto di querela in modo consapevole e autonomo, pur se non conosciuta dal soggetto agente e non oggetto di contestazione nel capo di imputazione.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che l’incapacità della persona offesa non coincide con la circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, n. 5), cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 lett. 5, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 121, Cod. Pen. art. 624 com. 3, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 338, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I)
Massime precedenti Vedi: N. 4273 del 2022 Rv. 282741-01, N. 19407 del 2025 Rv. 288008-01, N. 16017 del 2023 Rv. 284523-01, N. 33865 del 2023 Rv. 285033-01, N. 33203 del 2024 Rv. 286787-01
