Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 14746/2026, 10/23 aprile 2026, ha affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con la richiesta al giudice dell’esecuzione che provvede ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.
Provvedimento impugnato
Il Tribunale monocratico di Avellino, nell’ambito del proc. pen. n. xxx/2024 R.G. Trib. definito con sentenza di condanna in data 28 ottobre 2025 a carico di AS, provvedendo separatamente sull’istanza di dissequestro depositata dal difensore dell’imputato in data 31 ottobre 2025 dei cellulari sottoposti a sequestro probatorio della Questura di Avellino del 21 aprile 2023, richiamato l’art. 240 cod. pen., disponeva la confisca e distruzione di quanto in sequestro. A fondamento del decreto, il Tribunale richiamava l’art. 240 cod. pen., ritenendo che nel caso di specie si versi nella suindicata ipotesi “essendo i telefoni oggetto del sequestro usati per commettere il reato ascritto all’imputato e per il quale veniva pronunciata sentenza di condanna”.
Ricorso per cassazione
Propone ricorso per cassazione avverso il suindicato provvedimento il difensore di fiducia di AS deducendo, con un unico motivo di ricorso, l’abnormità dell’impugnato decreto di confisca emesso dopo la sentenza di condanna, in pendenza dei termini per la sua impugnazione, in eccepita violazione degli artt. 205, 206 cod. pen. e 579 cod. proc. pen.
Premette che il giudice della cognizione è sicuramente legittimato ad emettere un provvedimento ablativo sui beni sottoposti a sequestro ma deve farlo con la pronuncia di condanna, altrimenti, una volta che la sentenza è divenuta irrevocabile, la competenza è del giudice dell’esecuzione, che provvede ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.
Eccepisce che il giudice avrebbe dovuto provvedere alla confisca dei telefoni cellulari sequestrati con la sentenza di condanna del 28 ottobre 2025, ancora soggetta ad impugnazione e non in epoca successiva, con l’impugnato decreto del 6 novembre 2025, che è stato emesso senza attivare il necessario contraddittorio tra le parti, donde la denunciata abnormità.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
È consolidato l’indirizzo secondo il quale è abnorme l’ordinanza con cui il giudice della cognizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572-01, secondo cui in tema di patteggiamento è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto all’omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio solo con lo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatoria).
A giustificazione di tale drastica conclusione si è ripetutamente osservato – anche da ultimo (Sez. 1, ord. n. 11569 del 24/03/2026, non mass., in motiv. § 2.2, che ha ripreso Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, cit., in motiv. §§ 4 e 4.1) – che il sistema processuale agli artt. 530, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce al giudice della cognizione il potere di applicare la confisca o le altre misure di sicurezza soltanto con la sentenza di assoluzione o di condanna dell’imputato, consentendo solo in via subordinata che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
In termini la Suprema Corte ha stabilito da tempo (cfr. Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, cit.) che, a norma del combinato disposto dell’art. 205, comma primo, e 236, comma primo, cod. pen., le misure di sicurezza debbano essere disposte «nella stessa sentenza di condanna», come risulta anche dal tenore dell’art. 579 cod. proc. pen., il quale espressamente prevede l’impugnazione esperibile anche «per ciò che concerne le misure di sicurezza» (conf. Sez. 1, ord. n. 11569 del 24/03/2026, cit., in motiv. § 2.2).
Pertanto, se la relativa statuizione sia stata omessa al momento della pronuncia della sentenza – come è avvenuto nel caso di specie – non è possibile un intervento successivo assunto d’iniziativa dal giudicante e senza il rispetto di alcuna formalità dopo la lettura del dispositivo alle parti in udienza, che il sistema normativo non consente anche a fronte di una confisca obbligatoria, pena l’abnormità del provvedimento (Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, cit.; Sez. 1, n. 41218 del 2/10/2008, Rv. 242413-01).
Il Tribunale di Avellino, nell’ambito del procedimento penale definito con dispositivo di sentenza letto in data 28 ottobre 2025 (senza nulla disporre in ordine ai beni sottoposti a sequestro probatorio), a fronte di istanza di dissequestro depositata dal difensore dell’odierno ricorrente in data 31 ottobre 2025, con decreto emesso in data 6 novembre 2025 ha disposto la confisca e distruzione di quanto in sequestro, previo generico testuale richiamo all’art. 240 cod. pen., ritenendo che nel caso di specie si versi nelle ipotesi di cose costituenti il “prezzo del reato” e dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615- ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 671-quater, 617-quinquies, 617- sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, comma secondo, n. 2-ter, 640-ter e 640-quinquies cod. pen., “essendo i telefoni oggetto del sequestro utilizzati per commettere il reato ascritto all’imputato e per il quale veniva pronunciata condanna”.
Si tratta di un provvedimento abnorme che, come tale, va annullato senza rinvio, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (supra § 1).
Invero, il provvedimento impugnato è stato reso – com’è evidente – al di fuori del procedimento esecutivo (ipotesi in cui il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso de plano dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca va riqualificato come opposizione e, per l’effetto, ritrasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis: cfr. Sez. 1, ord. n. 11569 del 24/3/2026, non mass.; Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, , Rv. 285720-01), non essendo la sentenza di condanna (per la quale non erano state ancora depositate le motivazioni) ancora divenuta irrevocabile ed è stato reso, altresì, al di fuori della procedura di correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen., norma neppure richiamata nel provvedimento impugnato.
In ogni caso, quand’anche volesse ritenersi che il Tribunale – implicitamente – abbia inteso seguire la suddetta procedura di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., essa non sarebbe stata consentita.
Deve infatti ribadirsi – in conformità a quanto già esattamente statuito da Sez. 1, n. 43113 del 13/07/2017, cit. – come «lo strumento processuale adottato con l’ordinanza impugnata non sia affatto adeguato allo scopo perseguito, poiché alla procedura di correzione di errore materiale, prevista all’art. 130 cod. proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti “inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto“, il giudice può fare ricorso per porre rimedio ad incongruenze ed imprecisioni o alla carenza di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, in modo tale, quanto al primo profilo, da adeguare l’espressione formale ed esteriorizzata della decisione assunta al suo effettivo contenuto e, quanto al secondo, da inserire mediante integrazione postuma dati necessari, non ricavati dall’esercizio successivo di un potere discrezionale.
Non è consentito, invece, apportare modifiche all’atto con inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e da essa implicati, che verrebbero ad alterare il contenuto essenziale della decisione già adottata» (Sez. 1, n. 43113 del 13/07/2017, cit., in motiv. § 1.1, che richiama Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Rv. 232939-01, nonché Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426-01, secondo la quale è esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l’espressione usata dal giudice e quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi della sua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge, sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell’intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale “tradito” dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si “ricostruisce” non è la volontà “soggettiva” del giudice emergente dall’atto, ma la sua volontà “oggettiva” da considerarsi (necessariamente) immanente nell’atto per dettato ordinamentale.
In conclusione il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per l’ulteriore corso, in applicazione del seguente principio di diritto: «È abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con la richiesta al giudice dell’esecuzione che provvede ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.».
