Divieto di reformatio in peius: riguarda il dispositivo, non la motivazione, e vieta che l’imputato sia pregiudicato dalle impugnazioni da lui solo proposte ma non gli consente di lucrare ripetutamente sugli errori giudiziali (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 14718/2026, 16/23 aprile 2026, ha ribadito che il divieto di reformatio in pejus riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, Rv. 284694; Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 – 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, Rv. 238738).

Provvedimento impugnato

Con sentenza pronunciata il 14 novembre 2025, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Pescara il 12 dicembre 2024, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., ascrittogli al capo B), per insussistenza del fatto, con revoca della confisca, e ha rideterminato in dieci mesi e venti giorni di reclusione la pena per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, ascrittogli al capo A, per aver omesso di rendere informazioni dovute, segnatamente che un componente del suo nucleo familiare era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, nel presentare domanda intesa ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ricorso per cassazione

L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, denunciando violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Deduce che la decisione debba essere annullata per l’erronea quantificazione della pena irrogatagli dai giudici di secondo grado.

Sostiene che, pur avendo il ricorrente beneficiato in primo grado di un errore di calcolo della pena, per aver il Tribunale applicato una diminuzione per la scelta del rito abbreviato violativa del disposto dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in quanto pari a due terzi e non a un terzo della pena finale, la Corte di appello, nel rideterminare la pena dopo aver disposto l’assoluzione dal delitto di cui al capo B), non avrebbe dovuto operare, come invece ha fatto, la riconduzione al termine di legge della diminuente per il rito applicato, ma avrebbe dovuto mantenere immutata la riduzione di due terzi disposta dal primo giudice.

E infatti, in ragione della mancata impugnativa del PM, la scelta sul punto del Tribunale avrebbe dovuto ritenersi irrevocabile. 

Indipendentemente dalla determinazione della pena finale che è stata inferiore a quella irrogata in primo grado, secondo il ricorrente la correzione operata dalla Corte di appello si sarebbe risolta in un trattamento sanzionatorio peggiorativo per l’imputato con un’evidente violazione del principio del divieto di reformatio in pejus della sentenza impugnata dall’imputato, che non si applica solo all’entità complessiva della pena, ma si estende a tutti gli elementi autonomi che contribuiscono alla sua determinazione.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso, incentrato sulla violazione del divieto di reformatio in pejus, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è la statuizione contenuta nel dispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell’eventuale violazione di un divieto di reformatio in pejus.

Nel caso in esame, infatti, la Corte di merito, nel ricalcolare la pena a seguito del proscioglimento per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., dopo aver rimarcato che il Tribunale fosse incorso in un evidente errore di calcolo al momento del computo della diminuente per il rito abbreviato, operando una riduzione di pena di 2/3, anziché di 1/3, ha preso le mosse dalla stessa pena base di due anni di reclusione individuata dal giudice di primo grado per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, applicando quindi le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed infine operando la diminuzione per il rito.

La Corte territoriale è così pervenuta alla pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione, inferiore a quella di un anno di reclusione determinata dal giudice di primo grado, applicando la riduzione per il rito di 1/3 e non di 2/3 come erroneamente aveva fatto il Tribunale di Pescara. Il meccanismo di calcolo posto in essere dalla Corte di appello è coerente con il principio secondo cui il divieto di reformatio in pejus riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, Rv. 284694; Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 – 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, Rv. 238738).

Ed è anche coerente con l’ulteriore principio per cui, una volta che muti la struttura del reato, il giudice di appello si riappropria di tutti i poteri relativi alla rideterminazione della pena, con l’unico limite costituito dalla pena, che non può essere superiore a quella inflitta dal giudice della sentenza riformata (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653), dal momento che la ratio dell’art. 597 cod. proc. pen. esige che l’imputato non rimanga pregiudicato dalle impugnazioni da lui solo proposte, e non anche che lucri all’infinito sugli errori giudiziali (Sez. 1, n. 24953 del 17/05/2022, non mass.).

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile.

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