Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14700/2026, 10/22 aprile 2024, ha affermato che il giudice di merito, nel determinare la pena per un reato circostanziato, è tenuto a dare conto in modo esplicito delle ragioni poste a fondamento dell’esercizio del proprio potere discrezionale, indicando gli elementi fattuali e valutativi che giustificano la misura dell’aumento applicato.
In particolare, a fronte dell’applicazione dell’incremento massimo, la motivazione deve evidenziare, con specifico riferimento al caso concreto, le ragioni per le quali si è ritenuto di discostarsi da soluzioni sanzionatorie meno gravose.
La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto, come nel caso di specie, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, non massimata).
La predetta determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288–01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, non massimata).
Ancora, il giudice di merito, nel determinare la pena per un reato circostanziato, è tenuto a dare conto in modo esplicito delle ragioni poste a fondamento dell’esercizio del proprio potere discrezionale, indicando gli elementi fattuali e valutativi che giustificano la misura dell’aumento applicato.
In particolare, a fronte dell’applicazione dell’incremento massimo, la motivazione deve evidenziare, con specifico riferimento al caso concreto, le ragioni per le quali si è ritenuto di discostarsi da soluzioni sanzionatorie meno gravose.
