Decreto di citazione per il giudizio di appello: il mancato rispetto del termine minimo a comparire comporta una nullità generale a regime intermedio che ricorre anche nel  giudizio in forma cartolare (Vincenzo Giglio)

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Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14701/2026, 10/22 aprile 2026, ha ribadito che il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. integra una nullità generale a regime intermedio, preordinata a garantire la partecipazione dell’imputato al giudizio, che deve essere dedotta nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e quindi, nel caso di giudizio cartolare, mediante memoria scritta depositata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Rv. 282970-01; Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, Rv. 285585 – 01; Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Rv. 285796–01; Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096-02).

Né la rilevabilità di tale nullità può ritenersi esclusa dalla circostanza che l’udienza sia stata celebrata nelle forme del giudizio cartolare, in difetto di richiesta di trattazione in presenza, atteso che il termine in questione non è previsto al solo fine di consentire la comparizione dell’imputato ma assolve, più in generale, alla funzione di garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa nel giudizio di appello; ne consegue che la sua indebita compressione incide in ogni caso sulla legittimità del procedimento.

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