La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 7702/2026, in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, ha ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emesso ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.274 del 2000, senza previa notifica all’indagato, poiché questi è privo d’interesse a impugnare, in quanto detto provvedimento non comporta l’applicazione di alcuna sanzione, nemmeno accessoria, non fa stato in procedimenti civili o amministrativi, e, a differenza del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso nel rito ordinario, non è destinato a essere iscritto nel casellario giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 74 art. 34
Massime precedenti Conformi: N. 48610 del 2018 Rv. 274144-01
Massime precedenti Vedi: N. 25786 del 2019 Rv. 276637-01, N. 44118 del 2019 Rv. 277847- 01, N. 51094 del 2019 Rv. 277656-01 Rv. 277656-01
