Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 14852/2026, 3 dicembre 2025/23 aprile 2026, ha ribadito che, avverso il provvedimento con cui il GIP rigetti la richiesta di intercettazioni avanzata dal PM o la richiesta di proroga di intercettazioni in precedenza autorizzate non è previsto alcun mezzo di impugnazione (Sez. 3, n. 3910 del 22/06/2016, dep. 2017, Rv. 269065 – 01; Sez. 7, n. 745 del 05/10/2011, dep. 2012, non mass.; Sez. 6, n. 44877 del 12/11/2008, Rv. 241853-01; Sez. 1, n. 3477 del 22/09/1992, Rv. 192041 – 01; Sez. 1, n. 3263 del 11/12/1989, dep. 1990, Rv. 183498 – 01).
Nel caso in esame il PM ricorre per abnormità.
È pacifico in giurisprudenza, tuttavia, che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità, infatti, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Kurti, Rv. 285213 – 02; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 22199901; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani Rv. 215093 – 01).
Tale abnormità deve essere esclusa in questo caso perché il rigetto della proroga dell’intercettazione rientra nel potere legittimo del giudice per le indagini preliminari e non determina né la stasi del procedimento né l’impossibilità di proseguirlo, atteso che l’intercettazione è solo una delle tante modalità di ricerca della prova.
Certamente il GIP non può entrare nel merito delle determinazioni del PM nella conduzione delle indagini e nell’esercizio dell’azione penale, ma può, e deve, effettuare un vaglio di indispensabilità del mezzo di prova ai fini della prosecuzione delle indagini sulla base degli elementi che gli sono sottoposti, ciò che nel caso in esame ha fatto ritenendo che l’attività captativa espletata aveva già consolidato il quadro indiziario.
Ciò non preclude, tuttavia, in presenza di ragioni sopravvenute, ivi compresa la diversa qualificazione del fatto (Sez. 2, n. 14500 del 04/03/2020, Rv. 279196-01), la richiesta di riattivazione dell’intercettazione sulla medesima utenza attraverso una nuova autorizzazione (Sez. 6, n. 48572 del 13/11/2019, Rv. 277287 01).
