L’applicazione delle pene sostitutive è rimessa al potere discrezionale del giudice (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 14849/2026, 22 gennaio/23 aprile 2026, ha rimarcato la discrezionalità del potere giudiziale in ordine all’applicazione delle pene sostitutive.

L’art. 20-bis cod. pen. rimette l’applicazione delle pene sostitutive alla valutazione discrezionale del giudice. 

La giurisprudenza di legittimità ha già evidenziato che il presupposto da cui deve muovere il giudice, al fine di verificare dell’applicazione della pena sostitutiva, «è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull’esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva, che necessita di essere soddisfatta anche durante l’esecuzione della pena».

Ha inoltre sottolineato che il controllo di legittimità, «rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva, non può che fermarsi, secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio, alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi a una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelle insite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici)» (Sez. 5, n. 43622 dell’11 luglio 2023, n.m.).

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