Appello inoltrato via PEC per il malfunzionamento del sistema di deposito digitale ma privo dell’attestazione di malfunzionamento: le conseguenze in termini di ammissibilità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 14833/2026, 15 gennaio/23 aprile 2026, si è pronunciata sulla legittimità della dichiarazione di inammissibilità di un atto di appello inviato via PEC a seguito del malfunzionamento del sistema ministeriale di deposito telematico.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza dell’11 settembre 20252025, la Corte di appello di Torino, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di AF, avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannato per reati fallimentari a lui ascritti in qualità di amministratore di fatto della xxx s.r.l.  

Ricorso per cassazione

Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 

Col primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli articoli 581, 582, 591 del codice di rito, lamentando l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello.

La Corte di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dal difensore ed inviato via PEC in quanto asseritamente inoltrato in contrasto con le norme di cui al D.M. 206/2024.

La Corte, tuttavia, ha trascurato di considerare che il deposito telematico era stato oggettivamente reso impossibile da un malfunzionamento del sistema ministeriale.

Il difensore, tempestivamente recatosi presso la sezione sesta penale dibattimento, ufficio impugnazioni, del Tribunale, evidenziava il problema tecnico e provvedeva al deposito dell’atto a mezzo PEC/PDP.

L’atto di appello veniva regolarmente ricevuto dall’ufficio che invitava il difensore a depositare entro dieci giorni le copie cartacee.

Il difensore vi provvedeva nei termini.  

La Corte territoriale, pur avendo invitato il difensore a fornire chiarimenti, non ha tenuto conto delle giustificazioni addotte né del parere contrario all’inammissibilità dell’atto di appello espresso dalla Procura generale in data 18 agosto 2025, con allegata disposizione di servizio. La declaratoria di inammissibilità risulta pertanto adottata in violazione delle norme sul deposito degli atti di impugnazione e senza considerare l’operatività dei principi di buona fede e tutela del diritto di difesa, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Col secondo motivo deduce vizio di motivazione.

L’ordinanza impugnata è affetta da carenza e manifesta illogicità della motivazione avendo omesso di valutare: l’oggettiva impossibilità di deposito telematico per causa non imputabile al difensore, il regolare deposito a mezzo PEC, con successivo adempimento delle prescrizioni dell’ufficio impugnazioni, il parere contrario alla inammissibilità espresso dalla Procura generale, il principio di effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e art. 6 Cedu.

La motivazione resa dalla Corte territoriale si riduce a un mero richiamo formale alle modalità di deposito senza considerare gli elementi fattuali e normativi che imponevano una diversa decisione.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.  

Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 111-bis c.p.p., l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 12 maggio 2025, depositato via PEC, anziché con le nuove modalità di deposito telematico, imposte dal legislatore con l’art. 111-bis c.p.p., che, ratione temporis, avrebbero dovuto trovare applicazione nel caso di specie (essendo stata la sentenza impugnata emessa in epoca successiva all’entrata in vigore del citato articolo risalente al 1° gennaio 2025).

E, quanto alle ragioni impeditive del deposito telematico addotte dalla difesa, ha osservato la Corte di merito che, esse, non risultando assistite da certificazione dell’Ufficio ricevente non potessero essere prese in considerazione.  

Ai sensi dell’art. 111-bis, inserito dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150, a partire dall’1° gennaio 2025, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, è obbligatorio, in via esclusiva, per soggetti abilitati interni ed esterni, il deposito telematico degli atti del processo penale. 

Tale articolo prevede testualmente al primo comma: “Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.” 

Bisogna precisare che, a norma del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. codice dell’amministrazione digitale), il “documento informatico” è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ad es., redazione di uno scritto su file), mentre il “documento analogico” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ad es., in formato cartaceo).

Ciò detto, ai sensi del secondo comma dell’art. 111-bis, il deposito telematico deve essere effettuato con modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e del destinatario.

A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 

La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 dell’art. 111-bis.

Il comma 3 precisa che la previsione dell’obbligatorietà del deposito telematico “non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”. 

Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. 

La nuova disposizione di cui all’ art. 111-bis concorre, dunque, con le altre disposizioni che pure contribuiscono in tal senso, a costruire l’architrave del nuovo processo telematico, la cui piena attuazione, attese le rilevanti finalità perseguite, deve essere assicurata nel rispetto della normativa che lo disciplina avente natura inderogabile (ponendosi i casi di cui ai commi 3 e 4 suindicati come eccezioni alla regola generale).

Alle deroghe di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 111-bis, si aggiunge la previsione di cui all’art. 175-bis cod. proc.  pen. 

Vertendosi in campo telematico, il legislatore, come si evince dallo stesso comma 1 dell’art. 111-bis, ha avvertito l’esigenza di disciplinare il caso in cui si verifichi un malfunzionamento dei sistemi informatici.  

L’art. 175-bis cod. proc. pen., introdotto anch’esso dalla cd. Riforma Cartabia, prevede, infatti, a sua volta che:

(comma 1) “Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.”,

(comma 2) “Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

(comma 3) “Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.”;

(comma 4) “La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento.”;

(comma 5) “Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell’impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l’atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell’articolo 175.”.

L’art. 175-bis c.p.p. disciplina, dunque, i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, prevedendo due ipotesi: quella del malfunzionamento certificato e quella del malfunzionamento non certificato.

Innanzitutto, il legislatore considera l’ipotesi di un problema tecnico generalizzato che riguarda i sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia.

La prima ipotesi è quella del malfunzionamento certificato, il comma 1 stabilisce che tale anomalia venga certificata dal direttore generale dei servizi informativi autorizzati dal Ministero della Giustizia, nonché attestata sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Inoltre, tale malfunzionamento dovrà essere comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario e questa comunicazione dovrà avvenire con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.

Peraltro, ai sensi del comma 2, queste certificazioni, attestazioni e comunicazioni devono precisare la data e, ove risulti, l’inizio e la fine del malfunzionamento.

La seconda ipotesi è quella del malfunzionamento non certificato.

In tal caso, la norma fa riferimento a quel problema informatico che si verifica in capo ad un determinato ufficio giudiziario o in ambito locale.

Come precisato dal comma 4, in questo caso, il cattivo funzionamento del sistema non è certificato, ma è accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario interessato e comunicato con modalità che assicurano la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e di fine dell’anomalia.

La ratio della disposizione è duplice: per un verso, si vuole assicurare la certezza circa l’esistenza del malfunzionamento; per altro verso, si vuole evitare che problemi informatici possano interrompere o posticipare la normale attività processuale, prevedendo in tal caso un temporaneo ritorno all’analogico.  

La nuova disciplina, dunque, si muove secondo precise direttrici fondamentali.   

Da un lato, vi è l’obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale – uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico – che non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali. 

Si è ritenuto che, in una riforma di sistema, quale è appunto quella che disciplina il processo penale telematico (che è, evidentemente, qualcosa di diverso da una normativa emergenziale) il necessario bilanciamento dei valori in gioco imponesse una soluzione che non consente eccezioni non solo al rispetto della nuova forma di deposito introdotta dal legislatore ma anche al rispetto dei termini perentori stabiliti dal codice processuale, che, nel sistema del codice, attengono, direttamente o indirettamente, alla tutela dei diritti fondamentali (fermo restando, come si è già evidenziato, la persistente operatività del meccanismo di rimessione in termini di cui all’articolo 175 c.p.p. nelle ipotesi previste al comma 5 dell’art. 175-bis c.p.p.)   

Il malfunzionamento del sistema non può quindi incidere sulla normale prosecuzione dell’attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia – ma solo temporanea – alla opzione digitale ed un – altrettanto temporaneo – “ritorno” all’analogico.

Ciò che deve, al contempo, risultare ben chiaro è che la effettiva attuazione del nuovo sistema processuale introdotto con le nuove disposizioni sul processo telematico dipende anche dall’interpretazione che si dà di quelle norme, nel rigore del rispetto di tutte le previsioni che intorno ad esso ruotano, oltre che dalla diligenza da parte di tutti gli operatori della giustizia nell’adempimenti degli oneri che le nuove norme comportano (non molto dissimili – seppur trasposti nel mondo digitale – da quelli inerenti la tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei)

Per farsi fronte all’impatto che avrebbe creato il nuovo sistema telematico si è d’altronde prevista una tempistica graduale dell’operatività a regime della riforma, affinché potessero adottarsi misure tecniche sempre più efficaci che limitino le ipotesi di malfunzionamento e che offrano al contempo soluzioni tempestive, nonché misure organizzative negli uffici giudiziari idonee a fronteggiare situazioni di difficoltà legate a problemi di natura tecnica.

Tanto premesso deve, tuttavia, ritenersi che, sebbene non risulti rispettato, nel caso di specie, il presupposto dell’attestazione del malfunzionamento da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario interessato, richiesto dall’art. 175-bis, comma 4, cod. proc.  pen., le peculiarità del caso inducono a ritenere meritevole di accoglimento la richiesta difensiva di annullamento. Fermo restando che il malfunzionamento può assumere rilievo solo se risulta in uno dei due modi previsti dall’art. 175-bis, commi 1 e 4, cod. proc. pen. – è il caso di ribadire mirando l’impostazione delle nuove norme sul processo telematico penale a scongiurare approcci casistici a discapito della certezza del sistema e delle conseguenze che esso comporta sul piano processuale e di approccio agli atti del processo – deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie si sono verificate circostanze tali che per la loro eccezionalità impongono di tenere in considerazione le deduzioni difensive.    

Il caso in esame si colloca nella fase immediatamente successiva a quella in cui, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove modalità di deposito introdotte dall’art. 111-bis, in considerazione delle problematiche tecniche registratesi, i Presidenti dei Tribunali del distretto di Torino avevano adottato provvedimenti di sospensione dell’uso degli applicativi APP (portale per le Procure) e PDP (portale per gli avvocati), ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc.  pen.

Sulla base di tali provvedimenti, ivi compreso quello riguardante il Tribunale di Torino, che aveva disposto la sospensione dell’uso dell’applicativo per il periodo immediatamente antecedente a quello in cui fu presentato l’appello in argomento (lo stesso provvedimento impugnato dà atto di ciò e afferma che la sospensione si sarebbe verificata fino al 14.4.2025), la Procura generale della Repubblica di Torino aveva diramato una nota in cui veniva riconosciuta la possibilità da parte del difensore che avesse incontrato delle difficoltà nell’inserimento degli atti nel portale, di rappresentare la circostanza all’autorità giudiziaria. 

Ed è sulla scorta di tale nota che verosimilmente il Procuratore generale, rispetto all’appello de quo, si era espresso in termini di ammissibilità, ritenendo degne di considerazione le giustificazioni addotte dalla difesa.

Si ritiene, pertanto, che, rispetto al caso in scrutinio – contrassegnato da appello proposto a ridosso dell’entrata a regime del portale di deposito telematico, che aveva nella fase immediatamente antecedente registrato malfunzionamento tale da giustificare l’adozione di provvedimento di sospensione dell’uso dell’applicativo da parte del Presidente del Tribunale – ai fini della valutazione delle ragioni difensive, non si possa prescindere dalla particolarità della situazione creatasi e si debba, invece, prescindere dal fatto che non risultino rispettate le formalità che la nuova disciplina richiede in caso di malfunzionamento impeditivo del deposito telematico.    

Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Lascia un commento