La previsione che con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno al vaglio della Consulta.
Segnaliamo che il 4 maggio prossimo la Corte Costituzionale (Relatore dott. Viganò) deciderà la questione sollevata dalla Cassazione penale sezione 6 con l’ordinanza numero 36356/2025 riguardante la legittimità costituzionale dell’art. 322- quater cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nonché agli artt. 11, 117 Cost. in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentale dell’Unione Europea.
Secondo la cassazione l’introduzione della riparazione pecuniaria, in funzione punitiva, si è tradotta nell’inserimento di un istituto avulso dal sistema e che, per giunta, dà luogo ad una sanzione totalmente sottratta agli ordinari criteri regolatori, proprio perché la sua determinazione non risponde ai parametri dell’art. 133 cod. pen., bensì al solo dato oggettivo del quantum conseguito quale prezzo o profitto del reato. In definitiva, quindi, si ritiene che il riequilibrio del sistema debba essere individuato nella dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 322-quater cod. pen.
