Continuazione con altro reato già giudicato: il giudice non può riconoscerla se non richiesta dalla difesa (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 6 con la sentenza 11235/2026 ha ricordato che il giudice d’appello non può riconoscere, “ex officio”, la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l’imputato, in precedenza, ha riportato condanna divenuta definitiva, dovendo tale riconoscimento formare oggetto di espressa richiesta da parte dell’interessato.

Quindi la mancanza di specifica richiesta della difesa preclude il riconoscimento.

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