L’avvocato d’ufficio e di patrocinio in favore dei non abbienti può rinunciare alla difesa esclusivamente per un “giustificato motivo” (Redazione)

Il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza numero 392/2025 ha sottolineato che per il difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato, la rinuncia al mandato professionale presuppone ragioni obiettive e seriamente apprezzabili.

L’incolpazione: Violazione dell’art. 11, comma 4, c.d.f. per aver receduto dall’incarico conferito dalla non abbiente [OMISSIS] senza giustificati motivi.

In linea generale, l’avvocato può sempre rinunciare al mandato, purché con le cautele necessarie, cioè dando un congruo preavviso e fornendo al cliente tutte le informazioni utili a non pregiudicarne la difesa (art. 32 co. 1 e 2 cdf, art. 14 co. 1 L. n. 247/2012). Tuttavia, con particolar riferimento gli incarichi dei difensori d’ufficio e di patrocinio in favore dei non abbienti, il “giustificato motivo” è invece condizione di legittimità del recesso stesso (art. 11 co. 3 e 4 cdf e art. 3 co. 1 L. n. 247/2012).

Nel caso esaminato,come correttamente motivato dal CDD il recesso dell’avv. [OMISSIS] va ritenuto ingiustificato, dal momento che le lettere inviate alla cliente non riportano motivazioni idonee a giustificare la fine del rapporto in ipotesi di difesa del cliente non abbiente, nel rispetto dell’art. 11, co.4, c.d.f. che prevede il rifiuto dell’incarico o il recesso dallo stesso solo per “giustificati motivi”.

Invero, la presenza di “giustificati motivi” non è un requisito generale della rinuncia al mandato: nella norma deontologica che regola la rinuncia all’incarico (art. 32 c.d.f.) l’avvocato può recedere dal rapporto professionale, purché lo faccia con le cautele necessarie, cioè dando un congruo preavviso e fornendo al cliente tutte le informazioni utili a non pregiudicarne la difesa (cfr. Cass., Sez. II, sentenza n. 7180 del 10 marzo 2023).

Può allora sostenersi che, in generale, sussiste un potere di rinuncia che resta libero, ma incanalato da obblighi di lealtà verso l’assistito fino alla sostituzione del difensore o, comunque, fino a quando ciò sia necessario a tutelarne effettivamente i diritti.

Differente è invece l’assetto nell’ipotesi del patrocinio a spese dello Stato: il codice disciplinare, al cit. comma 4 dell’art. 11, richiede espressamente che il rifiuto o la rinuncia avvengano solo per giustificati motivi.

La ratio è quella di offrire una garanzia rafforzata per la parte non abbiente, affinché l’avvocato non rinunci all’incarico se non davanti a ragioni obiettive e seriamente apprezzabili. In queste ipotesi il “giustificato motivo” diventa condizione di legittimità del recesso. Se si va a valutare in concreto il recesso dell’avv. [OMISSIS] dall’incarico di difensore della non abbiente [OMISSIS], le osservazioni del CDD appaiono corrette e da condividere, dal momento che le cause rappresentate nelle comunicazioni del 18.6.2019 e del 01.07.2019 non possono essere ritenuti motivi giustificati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025

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