Termini di durata delle indagini preliminari: applicabili quelli della riforma Cartabia se l’iscrizione della notizia di reato sia avvenuta dopo la sua entrata in vigore, anche quando il PM l’abbia tardata strumentalmente per profittare del nuovo regime (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 5464/2026, 19 novembre 2025/11 febbraio 2026, ha affermato che il termine di durata delle indagini preliminari deve essere determinato a norma del disposto dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui l’iscrizione nel registro degli indagati del nominativo della persona cui il reato è attribuito sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. citato, pur se il PM abbia successivamente indicato, ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen., una data d’iscrizione alla stessa antecedente, trovando applicazione il principio del “tempus regit actum” che regolamenta la successione nel tempo delle norme processuali.

Provvedimento impugnato

Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di xxx, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa il 14 maggio 2025 dal GIP presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di GF, all’epoca dei fatti Sindaco pro tempore del Comune di XXX, indagato per il reato di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen. di cui al capo a) della più ampia contestazione provvisoria.

Ricorso per cassazione

Avverso tale provvedimento, GF, per il tramite dei difensori di fiducia, ha presentato ricorso affidato a plurimi motivi, dei quali si descrive solo il primo.

Con tale motivo, deduce la violazione di legge – in relazione agli artt. 111 Cost. e 1 cod. proc. pen., agli artt. 335, 405, 406, 407 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente al d.lgs. del 10 ottobre 2022, n 150, (riforma “Cartabia”), all’art. 88-bis d.I. del 31 ottobre 2022, n.162 – e eccepisce la inutilizzabilità degli atti di indagine preliminare compiuti dopo il 13 marzo 2023 per “abnormità funzionale”.

L’attività di indagine, compiuta dopo il 13 marzo 2023, non sarebbe utilizzabile, perché compiuta dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, da individuare nel termine di sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato, secondo quanto previsto dall’art. 405 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma “Cartabia”.

Difatti, il dies a quo di decorrenza di tale termine andava anticipato alla data del 13 settembre 2022, essendo il PM procedente – già a quell’epoca – in possesso di tutti gli elementi sufficienti e necessari (che gli avrebbero consentito la iscrizione della notitia criminis a carico del ricorrente in ordine al reato di concussione ex art. 317 cod. pen.

L’iscrizione sarebbe stata, dunque, appositamente e artatamente posticipata al 23 gennaio 2023, al precipuo fine di eludere l’applicazione della normativa previgente alla riforma Cartabia e di allungare i termini di durata delle indagini preliminari.

A riprova di ciò, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede di richiesta di proroga delle indagini avanzata il 27 settembre 2023, esercitando il potere di autotutela previsto dall’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. aveva anticipato alla data del 13 settembre 2022 la data di iscrizione del processo.

Per il ricorrente, dunque, la disciplina normativa di riferimento era quella dettata dal codice di procedura penale nella formulazione non novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n 150, di guisa che fissato il dies a quo alla data del 13 settembre 2022, il termine di fase delle indagini preliminari – pari a sei mesi ex art. 405 cod. proc. pen. – andava a scadere il 13 marzo del 2023. Si rappresenta, poi, che la tardiva iscrizione si era tradotta in un abuso del processo e in una abnormità funzionale degli atti compiuti: il PM procedente avrebbe spostato in avanti la data di iscrizione della notitia criminis per beneficiare del termine più lungo previsto dalla riforma Cartabia e così eludere le garanzie dell’indagato. Gli atti compiuti, quindi, si sarebbero nella sostanza tradotti in uno sviamento della funzione giurisdizionale con conseguente inutilizzabilità di tutti gli elementi investigativi acquisiti dopo il 23 marzo 2023, con riflessi inevitabili sulla gravità del quadro indiziario ex art. 273 cod. proc. pen.

E infatti, nella ricostruzione, operata dai giudici di merito, le investigazioni successive alla data indicata avrebbero consentito di acquisire elementi di supporto alle dichiarazioni accusatorie di xxx, sia in ordine al c.d. sistema corruttivo che al pactum sceleris, oggetto di specifica contestazione.

Decisione della Suprema Corte

Il motivo di ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Va, a tal riguardo, rilevato – sulla scorta di quanto evidenziato dai giudici della cautela che:

a) il procedimento a carico del ricorrente traeva origine dalle dichiarazioni rese agli inquirenti da FBE in data 09 agosto 2022 e poi in data 12 e 21 dicembre 2022;

b) la polizia giudiziaria il 13 settembre 2022 inoltrava al competente Ufficio di Procura una dettagliata informativa di reato, con cui veniva segnalata la rilevanza penale della condotta assunta dal ricorrente, inizialmente sussunta nella ipotesi di concussione ex art. 317 cod. pen. e poi, a seguito degli approfondimenti investigativi, nella ipotesi di corruzione.

Ciò nonostante, il PM provvedeva, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen., alla iscrizione del nominativo di GF nel registro degli indagati in ordine al reato di concussione solo il successivo 23 gennaio 2023.

Che nel patrimonio cognitivo del magistrato requirente fossero confluite informazioni relative a fatti – reato già nel mese di settembre del 2022 è un dato, altresì, evincibile dalla decisione assunta del PM, in sede di richiesta di proroga delle indagini del 27 settembre 2023, di anticipare la iscrizione alla data del 13 settembre 2022, in applicazione della disposizione del comma 1-ter dell’art. 335 cod. proc. pen., introdotto dal citato d.lgs. n. 150.

Dunque, entro questi limiti, le argomentazioni spese dal ricorrente vanno indubbiamente condivise.

Vanno, invece, disattese là dove invocano, come diretta conseguenza di tale anticipazione, l’applicazione dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen. nel testo vigente prima della entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 150.

Non si può, invero, prescindere dal fatto che la iscrizione del nominativo del ricorrente nell’apposito registro veniva formalmente disposta il 23 gennaio 2023: per quanto una tale scelta da parte dell’organo inquirente possa apparire discutibile, non si può superare il dato oggettivo della avvenuta iscrizione in un periodo in cui erano operative le norme nel testo novellato dalla riforma “Cartabia”.

Per quanto di interesse, dunque, il termine di conclusione delle indagini preliminari era quello previsto dal nuovo testo dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., ovvero di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato, in luogo degli originari sei mesi, previsti dalla norma nel testo precedente alla riforma.

Né una tale valutazione può essere superata dal fatto che il PM abbia deciso di agire in “autotutela”, anticipando l’iscrizione, sulla scorta del nuovo art. 335, comma 1- ter, cod. proc. pen.: un tale modus procedendi non rende per ciò solo applicabile la norma di cui all’art. 405, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione previgente alla riforma del 2022, con operatività del minore termine di sei mesi e con decorrenza dal 13 settembre 2022.

Il ragionamento sostenuto dal ricorrente non può essere condiviso perché condurrebbe ad una irrazionale applicazione, in modo congiunto e promiscuo, delle disposizioni normative in materia di indagini preliminari nel testo sia antecedente che successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150.

Ciò, peraltro, anche in violazione del principio del tempus regit actum, che notoriamente regolamenta il fenomeno della successione nel tempo di norme di carattere processuale. Peraltro, correttamente, i giudici della cautela hanno evidenziato che, a tenore dell’art. 88-bis del d.lgs. n. 150, il previgente testo normativo degli artt. 405 e 406 cod. proc. pen. è applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022 e in relazione ai quali l’organo inquirente ha già disposto la iscrizione nel registro degli indagati: evenienza non riscontrata nel caso in esame, là dove alla data del 30 dicembre 2022 non era pendente alcun procedimento e non era stata formalmente iscritta la notizia di reato a carico del ricorrente.

La tesi difensiva, volta alla applicazione dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione originariamente prevista quanto al più breve termine di durata delle indagini preliminari, non è sostenibile nemmeno sotto il profilo dell’abuso del processo per abnormità funzionale.

Va anzitutto precisato come l’abnormità, per un verso, debba essere distinta dalla mera violazione di norme processuali e, per altro verso, presupponga l’adozione di un atto giurisdizionale in senso stretto.

L’abnormità – quale categoria di origine pretoria – può, infatti, riguardare tanto il profilo strutturale di un provvedimento, qualora esso si ponga al di fuori del sistema normativo, quanto il profilo funzionale qualora l’atto giurisdizionale, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (così da ultimo Sez. Un. n. 10869 del 12/12/2024, Rv 287607).

Nondimeno l’abnormità strutturale o funzionale è condizione patologica afferente ai soli atti di giurisdizione e non sono definibili tali quegli atti che sono una prerogativa esclusiva del PM, perchè poggiano su una valutazione che spetta al titolare dell’azione penale e in ordine alla quale il giudice per le indagini preliminari non può svolgere alcun sindacato. Non possono, dunque, essere affetti da abnormità la decisione di esercitare l’azione penale o la iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. «mod. 45»), ma anche la iscrizione del nominativo di una persona nel registro degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen. (cfr Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, non mass.; Sez. 3, n. 7744 del 15/01/2025, Rv. 287657).

E infatti, è ius receptum il principio secondo cui la tardiva annotazione del nominativo della persona indiziata di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della iscrizione stessa. Ciò in considerazione del fatto che, nel sistema normativo vigente prima delle modifiche apportate dal citato d.lgs. n. 150 con la introduzione degli artt. 335, comma 1-ter, e 335-quater cod. proc. pen. – norma che riconosce intervento in autotutela dello stesso PM e poteri correttivi in capo al giudice (l’apprezzamento della tempestività della iscrizione, il cui obbligo nasce se a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti, rientrava nella esclusiva valutazione discrezionale del PM).

Esso era, dunque, sottratto in ordine all’an” e al “quando” al sindacato del GIP, ferma comunque la configurabilità di eventuali ipotesi di responsabilità disciplinari e, persino, penali nei confronti del PM inadempiente.

Peraltro, a parte la questione della natura non giurisdizionale dell’atto di cui si discorre, ad ogni buon conto la tardività della iscrizione del nominativo ex art. 335 cod. proc. pen. è difficilmente sussumibile nella categoria dell’abnormità, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità:

a) non è riconducibile alla abnormità “strutturale” inerente a provvedimenti che, per singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall’ordinamento processuale o che, seppure manifestazione di legittimo potere, siano stati comunque adottati fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;

b) non è riconducibile alla abnormità “funzionale” relativa a provvedimenti che, pur non essendo estranei al sistema normativo, determinino in ogni caso la stasi irreversibile del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

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