Teste che non ricorda le sue dichiarazioni predibattimentali: sono legittimamente acquisibili e utilizzabili se le conferma a seguito delle contestazioni del PM (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 7730/2026, 20 novembre 2025/27 febbraio 2026, ha affermato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il “deficit” mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite e utilizzate come se rese direttamente in dibattimento.

Il collegio di legittimità ha aderito in tal modo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel corso dell’esame dibattimentale del testimone e delle parti private è possibile procedere alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti esaminati tutte le volte in cui queste ultime presentino difformità con le dichiarazioni dibattimentali.

In particolare, ciò è possibile sia nel caso che, in dibattimento, il soggetto esaminato manifesti una conoscenza diversa, sia che affermi di non ricordare le vicende o i fatti su cui viene sentito e sui quali aveva invece riferito in precedenza (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 10483 del 21/02/2012, Rv. 252707 – 01, in cui la Corte ha precisato che, laddove il teste dichiari di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato, ma, a seguito della contestazione, affermi che, pur non avendone attuale ricordo, quanto dichiarato in precedenza e ritualmente contestatogli è sicuramente vero, non trova applicazione la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni, ma valgono le regole generali in ordine alla valutazione dell’attendibilità dei dichiarante.

È in termini Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015, Rv. 264014 – 01 in cui, pure, si è ribadito che può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti esaminati tutte le volte in cui queste ultime presentino difformità con le dichiarazioni dibattimentali, sia che in dibattimento il soggetto esaminato manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti sui quali aveva riferito in precedenza).

La giurisprudenza ha dunque chiarito che, nel caso di contestazione effettuata a seguito del mancato ricordo del teste il quale, all’esito della lettura delle sue precedenti dichiarazioni, ne confermi il contenuto, le dichiarazioni rese all’epoca finiscono per entrare nel processo come vera e propria testimonianza resa in dibattimento (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 270091 – 01, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il “deficit” mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento; conf., Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445 – 01, in cui la Corte aveva chiarito che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate potendo essere valutate solo ai fini della credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese; cfr., ancora, Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455 – 01, in cui la Corte ha ribadito che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell’atto utilizzato per le contestazioni; conf., ancora, Sez. 4, n. 18973 del 09/03/2009, Rv. 244042, Sez. 2, n. 10483 del 21/02/2012, Rv. 252707).

Si è detto, infatti, che, per effetto della contestazione al cui contenuto il teste si sia riportato confermandone il tenore, oggetto di testimonianza finiscono per essere le dichiarazioni predibattimentali che, in quanto oggetto di conferma, sono dunque legittimamente utilizzabili e suscettibili di valutazione ai fini della decisione; ciò sia quando il teste rimandi al più vivido ricordo dei fatti in occasione delle informazioni rese in fase di indagini, sia quando si !imiti all’affermazione che quanto in precedenza dichiarato risponda al vero, giacché la risposta alla contestazione per difetto di ricordo veicola nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza (cfr. Sez. 2, n. 31593 del 13/07/2011, Rv. 250913: Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015 Rv. 264014).

Lascia un commento