Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 6845/2026, 11 dicembre 2025/19 febbraio 2026, ha chiarito, riguardo alla revisione, che l’inconciliabilità dei fatti storici che consente di attivare il mezzo straordinario di impugnazione per contrasto di giudicati, ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., può riferirsi anche all’elemento psicologico del reato, quando la prova di quest’ultimo sia fondata su elementi di fatto la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata poi esclusa da una successiva pronuncia.
Il collegio ha aderito all’orientamento — maggioritario nella giurisprudenza di legittimità — secondo cui è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (cfr. Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, Rv. 286842 – 01; Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Rv. 285320 – 01; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Rv. 273749; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Rv. 263842).
Ha ritenuto per contro non condivisibile il difforme indirizzo secondo cui è inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all’esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell’accertamento della responsabilità penale dell’autore (Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 272293; Sez. 3, n. 13032 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258687).
Per un verso, invero, il riferimento alla sentenza di patteggiamento (e al decreto penale di condanna) introdotto nel corpo dell’art. 629 cod. proc. pen. dall’art. 3 della legge 12 giugno 2003, n. 134 non prevede alcuna limitazione correlata ai casi di revisione (a differenza del precedente testo normativo oggetto della sentenza Se. U. n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872 – 01), mentre, per altro verso, è proprio la natura ontologicamente “debole” dell’accertamento sotteso alla sentenza di applicazione della pena a rendere più acuta l’istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché dato normativo e considerazione sistematica convergono nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati (così in motivazione Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, cit.). 2.2. In secondo luogo, va rimarcato che il concetto di inconciliabilità, di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., riguarda gli accadimenti storici accertati e non le valutazioni espresse (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Rv. 273749).
Ciò significa che non vi è spazio per una revisione quando i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti — specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove — dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317 – 01).
Il principio appena ricordato non è revocabile in dubbio, tuttavia da esso non può farsi discendere, in via automatica, la regola per cui dovrebbe escludersi a priori la contraddittorietà di giudicati nel caso di assoluzione dei concorrenti nel reato per difetto dell’elemento psicologico.
Questo può accadere (cfr. Sez. 2, n. 41450 del 11/09/2019, Rv. 277224), ma non si tratta di un postulato assoluto e intangibile, dovendo sempre essere frutto di una analisi del caso concreto.
Si reputa, pertanto, di dare continuità a quell’orientamento interpretativo in forza del quale l’inconciliabilità dei fatti storici — che consente di attivare il rimedio della revisione per contrasto di giudicati, ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. — può riferirsi anche all’elemento psicologico del reato, quando la prova di quest’ultimo sia fondata su elementi di fatto la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata poi esclusa da una successiva pronuncia (cfr. Sez. 5, n. 13777 del 15/01/2020, Rv. 278989 – 01; conf. Sez. 2, n. 16132 del 17/04/2025, non mass Sez. 6, n. 7508 del 26/01/2021, non mass.).
In sintesi, la revisione della sentenza di condanna o di patteggiamento è consentita solo quando un’altra decisione abbia escluso la sussistenza di un fatto storico la cui contraria esistenza aveva formato la decisiva base fattuale sulla quale la prima si era fondata. L’inconciliabilità dei fatti storici, però, può riversarsi anche sull’elemento soggettivo del reato allorché la prova di esso sia anch’essa fondata su elementi di fatto, decisivi, la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata invece esclusa da quella assolutoria pronunciata nei confronti di altri soggetti.
Lo si ricava, implicitamente, anche dalla previsione dell’art. 631 cod. proc. pen., secondo cui gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531, senza distinguere tra le formule di proscioglimento.
Così definite le linee ispiratrici della presente decisione, risulta evidente il vizio motivazionale in cui incorre la sentenza impugnata.
La Corte di appello coglie perfettamente quale sia l’accertamento in fatto su cui si base la pronuncia assolutoria dei coimputati e in particolare di G, componente, come l’odierno ricorrente, del collegio sindacale della fallita: le prove raccolte in dibattimento hanno dimostrato che il collegio sindacale (nel suo complesso) ha avuto “una cognizione solamente postuma delle operazioni in danno del patrimonio sociale” e, non appena ha avuto conoscenza delle attività illecite, ha presentato immediatamente denuncia.
La Corte distrettuale, però, invece di interrogarsi sulle implicazioni di questo accertamento in fatto rispetto alla posizione di D, si trincera dietro la formula di assoluzione adottata per G, “il fatto non costituisce reato”, e la reputa, in modo automatico, ostativa alla revisione in quanto attinente all’elemento psicologico del reato (cfr. pag. 14 sentenza impugnata).
Siffatta motivazione si rivela, quindi, per un verso, giuridicamente erronea poiché accorda valenza ostativa assoluta a una circostanza che non ne è dotata e, per altro verso, lacunosa e inadeguata poiché, affidandosi alla mera formula assolutoria, lascia del tutto inesplorato il tema della inconciliabilità dei fatti che, invece, avrebbe dovuto costituire l’oggetto precipuo del suo scrutinio.
Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
