Procedimento di esecuzione: nullità della notifica dell’avviso di udienza presso il domicilio eletto nel processo di cognizione (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 8281/2026, in tema di incidente di esecuzione, ha ricordato che è nulla la notifica dell’avviso di udienza effettuata al condannato presso il domicilio eletto nel giudizio di cognizione, poiché l’efficacia di quella elezione di domicilio non si estende alla fase esecutiva.

Fattispecie relativa a notifica effettuata presso il difensore domiciliatario nominato nel giudizio di cognizione, nella quale la Suprema Corte ha, altresì, ribadito il principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva.

L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima.

Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v. Sez. 3, n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, Rv. 280189 – 01:

Nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, n. 45575 del 29 settembre 2015, Rv. 265235 – 01; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v. Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011, Rv. 250997 – 01.

È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l’omessa notifica, al difensore di fiducia, dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di esecuzione.

Nel caso in esame, la notifica dell’avviso di udienza al difensore è avvenuta presso il difensore di fiducia del giudizio di cognizione, in violazione della regola fissata nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione” (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Rv. 279443 – 01).

La notifica dell’avviso di udienza al condannato è, invece, avvenuta presso il domiciliatario eletto nel giudizio di cognizione, anche qui in violazione della regola giurisprudenziale, secondo cui è nulla la notifica all’interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perché la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Rv. 273154).

La determinazione del domicilio dichiarato o eletto, infatti, opera solo nel giudizio di cognizione sino alla conclusione irrevocabile dello stesso e non si estende pertanto al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 14930 del 11/02/2009, Rv. 243385).

Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere accolto, e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame.

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