Prova del legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale: inammissibile l’autocertificazione, indispensabile la copia conforme, con attestazione della cancelleria, di un atto del diverso procedimento idoneo a dimostrare la data coincidente (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 5351/2026, 7 novembre 2025/10 febbraio 2026, ha affermato che il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo.

Ha pertanto escluso che il coevo impedimento potesse essere documentato con un’autocertificazione, sottolineando che nella nozione di pubblica amministrazione, rilevante ai fini dell’applicazione delle regole previste in materia dal d.P.R. n. 445 del 2000, non possono essere inclusi gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale poiché dinanzi ad essi il regime della prova è disciplinato da norme specifiche.

Come più volte affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen., il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo, ovverosia l’avviso a comparire, oppure il decreto di citazione a giudizio, o ancora i verbali del processo in caso di  provenienza da un rinvio, i quali soltanto sono idonei a dare prova dell’impedimento a comparire dedotto dalla difesa (Sez.1, n. 1211 del 22/09/2023, n.m.; Sez.7, ord. n. 21606 del 18/03/2021, n.m.; Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 272297).

Forma di documentazione, questa, che non può ammettere equipollenti, come una semplice dichiarazione di “autocertificazione”. 

La Corte territoriale ha correttamente rilevato che il difensore non ha prodotto alcuna documentazione da cui risultasse la pendenza del processo pregiudicante; la data delle precedenti udienze nel corso delle quali fosse stata disposta la fissazione o il rinvio a data coincidente a quella di celebrazione del processo de quo; o, in alternativa, la data in cui al difensore fossero stati notificati gli avvisi contenenti l’indicazione del giorno d’udienza del processo pregiudicante, in guisa da consentire al Tribunale prima, alla Corte poi, di esprimersi sulla tempestività dell’istanza di rinvio (la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento, cfr. Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579) e sulla prevalenza dell’uno o dell’altro impegno.

Le Sezioni unite penali hanno infatti chiarito che, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen. (Sez. U n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv.244109).

La difesa del ricorrente, pur avendo rappresentato il coevo impegno professionale, non ha messo in condizioni questo collegio di esercitare concretamente il proprio sindacato in vista del corretto bilanciamento delle rispettive esigenze, professionali e di giustizia.  

L’essenzialità della tempestività della segnalazione dell’impedimento, presupposto   fondamentale dell’istanza di rinvio, è stata del resto messa in rilievo anche dal massimo organo nomofilattico che, sia pure con riferimento all’ipotesi del legittimo impedimento a comparire del difensore per motivi di salute, ha ribadito la necessità che l’impedimento, anche in tal caso e ove naturalmente possibile e salva l’urgenza delle ragioni di salute, sia debitamente documentato e prontamente comunicato all’autorità giudiziaria per consentirle di approntare le misure organizzative più idonee per la corretta celebrazione dei processi (Sez. U n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747).

A maggior ragione, ciò vale nel caso di impedimento per concomitante impegno professionale, come si evince dalla motivazione della sentenza delle Sezioni unite appena citata.        

In ogni caso è possibile aggiungere che, in linea generale e sotto diverso ma collegato profilo, secondo quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile (es. Sez. L n. 19833 del 28/08/2013, Rv. 628640; conf. Sez. L n. 17358 del 23/07/2010, Rv. 614650) e secondo quanto chiarito in proposito dalla Circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5/12 del 23/05/2012, nel concetto di “Pubblica amministrazione” rilevante ai fini dell’applicazione delle regole sull’autocertificazione, e di cui al d.p.r. n. 445 del 2000, non possono essere inclusi gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale (perché dinanzi ad essi il regime della prova è disciplinato da norme specifiche ed articolate, non  sostituibili con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o con le dichiarazioni rilasciate con le forme dell’autocertificazione).    

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