Guida in stato di ebbrezza ed esecuzione di due prove di prelievo ematico per l’accertamento del tasso alcolemico con esiti discordanti (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 6515/2026, in tema di guida in stato di ebbrezza, ha stabilito che il giudice, nel caso in cui siano eseguiti, con metodo scientificamente corretto, due distinti esami ematici, effettuati a significativa distanza temporale, può ritenere più attendibile il risultato del primo di essi, in quanto afferente al prelievo maggiormente prossimo alla condotta di guida e, pertanto, più rappresentativo delle condizioni del conducente al momento del fatto.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico non richiede l’esecuzione di due prove successive, prescritte dall’art. 379 reg. esec. cod. strada solo per l’accertamento a mezzo etilometro, essendo sufficiente un’unica misurazione, purché eseguita secondo un metodo scientificamente corretto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 589 com. 2, Cod. Strada art. 186 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

Massime precedenti Vedi: N. 48631 del 2022 Rv. 283926-01, N. 50973 del 2017 Rv. 271532- 01, N. 20376 del 2025 Rv. 288301-01, N. 20545 del 2016 Rv. 266842-01

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