La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 4442/2026, in tema di omicidio, ha stabilito che sussiste l’aggravante dei futili motivi, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, quando l’azione violenta, del tutto esorbitante, trovi quale sua unica giustificazione razionale la volontà di sopraffazione e di imposizione nei confronti della vittima.
Fattispecie relativa alla morte di una recluta conseguente ad una prolungata aggressione da parte di commilitoni, perpetrata in un contesto di prevaricazione tipico e proprio del cd. “nonnismo”, originata dall’avere la vittima violato l’interdizione a recarsi in una particolare zona della caserma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 25940 del 2020 Rv. 280103-02, N. 54074 del 2017 Rv. 272035- 01, N. 24950 del 2023 Rv. 284829-01, N. 5514 del 2024 Rv. 285721-01, N. 45290 del 2024 Rv. 287333-01
