Azione civile promossa dalla pubblica amministrazione nel giudizio penale: indicazione dei limiti della coesistenza con il giudizio risarcitorio promosso in sede contabile (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 7253/2026, in tema di risarcimento del danno, ha ricordato che l’azione civile promossa, in sede penale, dalla pubblica amministrazione e l’azione di responsabilità contabile per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti sono reciprocamente indipendenti ed autonome, in quanto l’una ha finalità riparatoria e compensativa del danno derivante dal reato, diversamente dall’altra, che ha finalità in prevalenza sanzionatoria, a tutela dell’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, sicché i relativi giudizi possono coesistere, con l’unico limite del divieto di duplicazione ingiustificata dei risarcimenti, non soggiacendo la seconda azione, di natura civile, alla preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”.

Massime precedenti Conformi: N. 13382 del 2021 Rv. 281031 – 07

Massime precedenti Vedi: N. 35205 del 2017 Rv. 270774-01, N. 1893 del 2021 Rv. 280586-01, N. 40595 del 2021 Rv. 282742-02, N. 48603 del 2017 Rv. 271568-01, N. 15641 del 2024 Rv. 286376 – 06

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