La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 4607/2026 ha stabilito che la sentenza con cui il giudice dell’udienza predibattimentale dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile con ricorso per cassazione, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che tale sentenza può dar luogo soltanto a conflitto di competenza.
Inoltre, non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile in cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza predibattimentale dichiara la propria incompetenza per territorio, costituendo espressione dei poteri attribuiti al giudice dagli artt. 23 e 491 cod. proc. pen. e non determinando un’insuperabile stasi processuale, posto che il pubblico ministero “ad quem” conserva intatti i suoi poteri di iniziativa e di impulso processuale.
