Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6507/2026, 27 novembre 2025/17 febbraio 2026, ha chiarito, riguardo alla incompatibilità a testimoniare, che il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. – che determina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone di cui all’art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. – non può basarsi sul solo movente del fatto illecito per cui si procede, in quanto mero elemento orientativo della ricerca della prova, dovendo invece ricorrere elementi oggettivi, quali l’identità del fatto ovvero la sovrapponibilità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un dato procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento.
Nel caso in esame, relativo ad un delitto di tentato omicidio, il collegio di legittimità ha escluso che la persona offesa potesse essere considerata imputata di reato collegato sotto il profilo probatorio, pur essendosi autoaccusata del tentato omicidio del padre dell’autore del reato che, pochi giorni dopo, era stato commesso ai suoi danni con finalità di vendetta.
