Appello dichiarato inammissibile: il caso dell’affidamento incolpevole su un orientamento interpretativo e le condizioni cui è subordinato il riconoscimento della sua rilevanza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 5072/2026, 17 dicembre 2025/9 febbraio 2026, ha affermato che è ipotizzabile l’incolpevole affidamento dell’appellante su un orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazioni a lui favorevole ma solo se tale orientamento si sia formato antecedentemente all’atto di gravame.

Provvedimento impugnato

Avvertenza preliminare: la decisione annotata tratta due distinti ricorsi di altrettanti imputati; si darà conto solo del primo in quanto l’unico pertinente alla questione di interesse di questo post.

Con sentenza del 25/06/2025, la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello che era stato proposto da DS contro la sentenza del 23/11/2023 del Tribunale di Lodi con la quale era stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed € 14.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di riciclaggio continuato in concorso di cui al capo d) dell’imputazione e di associazione per delinquere di cui al capo i) dell’imputazione (esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 46), disponendo l’esecuzione della suddetta sentenza di primo grado; l’inammissibilità era fatta dipendere dal fatto che, unitamente all’atto di appello,  non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio secondo quanto era previsto dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., applicabile ratione temporis.

Ricorso per cassazione

Avverso la predetta sentenza d’appello, DS ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore.

Il ricorsoè affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali e il vizio della motivazione con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità del proprio appello.

DS argomenta che già dalla lettura delle prime righe dell’atto di appello che egli aveva depositato tramite PEC al Tribunale di Lodi risulterebbe come agli atti fosse presente una precedente nomina a difensore di fiducia «all’interno della quale vi era già una prima elezione di domicilio presso lo studio del difensore» e come fosse evidenziato che allo stesso atto di appello era allegata un’«ulteriore nomina all’interno della quale si rinveniva anche l’elezione di domicilio». Il difensore del ricorrente rappresenta che, successivamente, veniva contattato dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi che gli comunicava che la suddetta «ulteriore nomina» non risultava effettivamente allegata al suo atto di appello e che, perciò, «inviava una nuova PEC», allegata al presente ricorso, la quale perveniva alla cancelleria del Tribunale di Lodi ben prima che la stessa trasmettesse gli atti alla Corte d’appello di Milano e, quindi, prima delle notificazioni dei decreti di citazione per il giudizio di appello.

Risulterebbe pertanto come, anche «a prescindere dal chiaro riferimento contenuto nell’atto di appello», «in atti […] fosse presente tale ulteriore elezione di domicilio» e come tale presenza fosse anteriore all’esecuzione delle anzidette notificazioni.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe «singolare» che il giudizio di appello «si sia svolto dopo la regolare notifica del decreto di citazione per DS, sia stata ammessa su sua richiesta la trattazione orale del giudizio di appello, si siano succedute poi varie udienze, il Procuratore Generale abbia effettuato la sua requisitoria e che, solamente, un attimo prima dell’arringa del [difensore] ci si sia posti il problema della mancanza dell’elezione di domicilio, prontamente depositata, a richiesta della Corte di appello, che in ogni caso lasciava concludere il difensore. Di talché risulta evidente come si fosse instaurato un regolare contraddittorio».

Ciò che, comunque, più interesserebbe sarebbe «la circostanza che, seguendo le finalità della norma [di cui al comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen.], il decreto di citazione sia stato regolarmente notificato nei confronti di DS, a dimostrazione del fatto che la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello non ha ragione di essere».

Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato infatti regolarmente notificato a DS sia presso lo studio del suo difensore, «così come riportato nelle due precedenti elezioni di domicilio», sia, il 04/03/2025, mediante consegna a mani proprie nella sua abitazione in Germania (come da fotografia allegata al ricorso), con la conseguenza che la Corte d’appello di Milano «sapeva perfettamente dove effettuare la notificazione». Il ricorrente ribadisce comunque che, «a prescindere dai riferimenti inerenti all’elezione di domicilio contenuti nell’atto di appello», egli aveva «prodotto […] con PEC alla Cancelleria del Tribunale di Lodi la richiesta elezione di domicilio, in data precedente alla trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano e all’emissione del decreto contenente la vocatio in ius per il giudizio di appello».

Inoltre, su richiesta della Corte d’appello di Milano, l’elezione di domicilio «veniva puntualmente e nuovamente depositata in udienza, e […] tale atto riportava non solo la firma autenticata di DS ma anche la data identica a quella dell’atto di appello, ad ulteriore riprova della volontà dell’imputato ad impugnare, e ad agevolare la successiva notifica del decreto di citazione a giudizio».

Dopo avere rammentato come il «diritto ad impugnare costituisca un principio giuridico fondamentale», DS deduce che la necessità di evitare un «eccessivo formalismo» dovrebbe «comunque far propendere la corretta interpretazione del caso di specie secondo il principio del favor rei, e soprattutto secondo la reale volontà di DS che ha chiaramente manifestato sia in sede di elezione di domicilio, riportante la data dell’atto di impugnazione, sia chiedendo la trattazione orale delle udienze davanti alla Corte di appello di Milano, sia inviando al [difensore] la documentazione inerente la notifica del decreto di citazione avvenuta, anche in Germania, a mani proprie, la sua granitica volontà ed interesse ad impugnare».

Pertanto, a prescindere dall’erronea affermazione della Corte d’appello di Milano riguardo al fatto che «in atti non fosse presente l’elezione di domicilio» (così il ricorso), atteso che la stessa era stata «nuovamente depositata» mediante la menzionata «nuova PEC» al Tribunale di Lodi, la Corte d’appello di Milano «avrebbe dovuto approfondire se la finalità della norma [di cui al comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen.] era stata violata o meno e se, anche dal comportamento processuale di DS e del suo difensore, si potesse desumere la chiara volontà a presentare impugnazione. Ma così non è stato fatto».

A sostegno delle proprie tesi, il ricorrente invoca Sez. 5, n. 17310 del 30/04/2025, non massimata, con la quale la Corte di cassazione ha «ritenuto come la violazione di una norma processuale, oggi abrogata, era stata sanata dalla presenza dell’imputato in udienza, senza pregiudizio per le attività di Cancelleria» (così il ricorso), in una fattispecie in cui sarebbe stato evidente come «non fosse stata depositata in atti nessuna elezione di domicilio da parte dell’imputato, e ne vi fosse nell’atto di appello un riferimento ad una precedente elezione di domicilio rinvenibile in atti, contrariamente al caso afferente l’odierno ricorrente».

Nella fattispecie scrutinata dalla Quinta sezione, l’imputato appellante, come DS, «aveva ricevuto notifica a mani proprie del decreto di citazione per il giudizio di appello, e non aveva sollevato eccezioni circa tali notifiche […], per poi presenziare al giudizio di appello».

È vero che DS, residente in Germania, non ha partecipato al giudizio di appello, tuttavia egli «ha chiaramente manifestato l’intenzione di impugnare firmando di suo pugno una nuova elezione di domicilio, autenticata, recante la medesima data dell’atto di appello, ed indicata come allegato a tale scritto giuridico, ha poi, ricevuto la notifica per l’appello a mani proprie, presso la propria abitazione, avvertendone tramite documentazione fotografica il […] difensore, e non ha sollevato alcuna eccezione circa tale notifica».

DS invoca altresì la sentenza “De Felice” delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 287855- 02), là dove le Sezioni unite hanno chiarito che la ratio della norma di cui al comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., «è esclusivamente quella di agevolare la citazione a giudizio dell’appellante» (così il ricorso), come del resto emerge dalla stessa lettera della disposizione. Pertanto, se lo scopo della norma «era quello di garantire la vocatio in ius dell’imputato appellante», tale scopo, nel caso di specie, sarebbe «stato conseguito visto che senza che fosse stata sollevata alcuna eccezione sulla notifica del decreto di citazione a giudizio, tale notifica […] si è perfezionata, non solo presso lo studio del difensore ma anche a mani proprie dell’imputato».

Anche la Quinta sezione, con la menzionata sentenza “Raccuglia” «ha affermato che la funzione della formalità omessa era stata comunque conseguita, con la notifica a mani proprie del decreto di citazione, a prescindere dalla elezione di domicilio e dalla norma previgente al 25.08.2024».

DS invoca infine anche Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, Rv. 286391-01, relativa a un caso di cui l’imputato – come, appunto, lo stesso DS – «non aveva presenziato al giudizio di appello che si era tenuto, addirittura, con rito cartolare ma comunque la notifica era stata regolarmente effettuata presso il suo indirizzo di residenza». Con tale sentenza, la Quinta sezione avrebbe dato «rilievo, nel senso dell’ammissibilità dell’appello, alla circostanza che l’effetto che la riforma intendeva perseguire si era comunque realizzato grazie alla regolare instaurazione del contraddittorio». Tutto ciò, comunque, non senza ribadire che, come detto e come sarebbe dimostrato mediante la PEC allegata al ricorso, nel caso di specie «l’elezione di domicilio era stata depositata ben prima che gli atti pervenissero alla Corte di appello di Milano».

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso di DS è inammissibile perché è proposto per un motivo manifestamente infondato. Come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la già ricordata sentenza “De Felice”, la disciplina contenuta nel comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. – secondo cui: «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, appena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») -, comma che era stato inserito dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e che è stato successivamente abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (entrata in vigore il 25/08/2024), continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sono al 24/08/2024 (Rv. 287855-01).

Ne discende che il citato comma 1-ter è applicabile all’atto di appello di DS, atteso che esso è stato proposto nell’aprile del 2024.

Con la sentenza “De Felice”, le Sezioni unite hanno altresì statuito che:

a) «la dichiarazione o l’elezione di domicilio, da depositare a pena di inammissibilità unitamente all’atto di appello, non deve essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo sufficiente per il raggiungimento del fine perseguito dal legislatore anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio» (punto 12, pagg. 25-26);

b) «l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (così il principio di diritto enunciato al punto 14, pag. 26), con ciò assimilandosi al deposito il richiamo provvisto delle indicate caratteristiche.

Nell’ambito della motivazione della sentenza “De Felice”, le Sezioni unite hanno chiarito che lo scopo voluto dal legislatore con l’introduzione del comma Iter dell’art. 581 cod. proc. pen. era quello di «consentire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, attraverso la inequivoca individuazione del domicilio, dichiarato o eletto, presso il quale eseguire tale notificazione» (secondo capoverso della pag. 24).

Richiamati tali principi, affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, si deve rilevare che:

a) DS non risulta avere depositato, unitamente al suo atto di appello, la dichiarazione o l’elezione di domicilio, la quale non era stata materialmente allegata allo stesso atto;

b) tale atto di appello non conteneva alcun richiamo espresso e specifico a una dichiarazione o elezione di domicilio, antecedente o successiva alla sentenza impugnata, ma solo il riferimento a una «nomina agli atti» e a una «ulteriore procura speciale a presentare appello» (prima pagina dell’atto di appello).

Pertanto, del tutto correttamente la Corte d’appello di Milano ha ritenuto che DS non avesse assolto l’onere, mediante una delle indicate modalità consentite, di depositare, «[c]on l’atto d’impugnazione», la dichiarazione o l’elezione di domicilio. Onere la cui inosservanza, secondo quanto è espressamente stabilito dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., è sanzionata con l’inammissibilità dell’impugnazione.

Quanto alla deduzione del ricorrente di avere, successivamente al deposito dell’atto di appello, inviato una PEC alla Cancelleria del Tribunale di Lodi con la quale aveva trasmesso l’elezione di domicilio, si deve rilevare la tardività di un siffatto deposito della stessa elezione, atteso che il deposito di essa deve avvenire, per espressa previsione normativa, contestualmente alla proposizione del gravame («[c]on l’atto d’impugnazione»), pena l’inammissibilità dello stesso gravame, già maturata all’atto della sua presentazione.

Infine, il collegio ritiene non condivisibile l’orientamento che è stato espresso dalla Quinta sezione penale nelle due sentenze che sono state invocate dal ricorrente (la n. 17310 del 30/04/2025, non massimata, e la n. 21005 del 08/03/2024, C., Rv. 286391-01), atteso che lo stesso orientamento si traduce nella configurazione di una sanatoria dell’inammissibilità già perfezionatasi, in ragione di una sorta di “conseguimento dello scopo”, in contrasto con il generale principio secondo cui le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria.

L’inammissibilità, vizio-sanzione che è per lo più previsto con riguardo alle “domande” di parte con le quali viene introdotto un procedimento eventuale, trova il suo principale terreno di “elezione” in relazione alle impugnazioni e il principale tentativo di sistematizzazione nell’art. 591 cod. proc. pen.

Ciò che connota essenzialmente tale patologia degli atti – che è posta a presidio, per lo più, dell’osservanza di forme che il legislatore reputa essenziali – appare essere il fatto che l’atto d’impugnazione inammissibile «non è idoneo ad attivare il corrispondente rapporto processuale» (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01, pag. 11), con la conseguenza che, poiché tale rapporto non si costituisce, lo stesso atto non fa sorgere in capo al giudice il potere di pronunciarsi sul merito della “domanda”, cioè dell’impugnazione, ma il potere-dovere di rilevare il vizio e di dichiarare l’inammissibilità. E ciò, qualora non lo abbia fatto il giudice dell’impugnazione, «in ogni stato e grado del procedimento» (comma 4 dell’art. 591 cod. proc. pen.).

È stato pertanto più volte ribadito che l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281630-01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Rv. 260359-01). L’inammissibilità è, pertanto, un vizio dell’atto d’impugnazione che il legislatore, in ragione dei valori che con esso ha inteso presidiare, ha voluto sottratto alla disponibilità delle parti e anche ai poteri valutativi del giudice, una volta che sia stata constatata la ricorrenza, nella fattispecie, di uno dei casi di inammissibilità previsti dalla legge.

Né è ipotizzabile un affidamento nell’orientamento invocato dal ricorrente, atteso che, poiché al momento della presentazione dell’atto di appello di DS esso non era stato ancora enunciato (l’atto di appello, come si è detto, è stato presentato nell’aprile del 2024, mentre la sentenza “C.” è stata depositata solo il 28/05/2024), si deve escludere che egli abbia potuto incolpevolmente confidare nello stesso.

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