Abbreviato mancata impugnazione e sospensione condizionale della pena a seguito della riduzione di 1/6: limiti alla concedibilità (Redazione)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 6790/2026 ha stabilito che il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen., quando risulti che il beneficio non è stato riconosciuto in sede di cognizione a cagione della misura della pena inflitta, ma non anche quando la sua concedibilità è stata in quella sede espressamente esclusa a seguito di prognosi negativa, ex art. 164, comma primo, cod. pen., in ordine alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati.

Massime precedenti Difformi: N. 37899 del 2024 Rv. 287012-01

Massime precedenti Vedi: N. 3137 del 2022 Rv. 282493-01, N. 21547 del 2020 Rv. 279372-01, N. 51692 del 2018 Rv. 274547-01, N. 34776 del 2025 Rv. 288668-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4687 del 2006 Rv. 232610-01, N. 36460 del 2024 Rv. 287004-01

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