Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 13430/2026, 10/13 aprile 2026, ha ribadito che, in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato.
È quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall’art. 155 cod. proc. civ. – in base alla quale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo – essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Rv. 272469 – 01).
