La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 14396 depositata il 20 aprile 2026 ha stabilito il principio per cui la facoltà del giudice di non dare accesso alla “probation” sulla base (non della valutazione congiunta prevista dall’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. ma) della sola valutazione con cui si affermi che l’imputato non si asterrà dal commettere ulteriori reati, prescindendo dalla elaborazione del programma di trattamento, comporti la necessità per il decidente di fornire una motivazione “rafforzata” che dia compiutamente conto degli indicatori concreti valorizzati ex art. 133 c.p.
Nella sentenza in commento si pongono la questione riguardante la rilevanza del programma di trattamento predisposto dall’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) rispetto al giudizio prognostico rimesso al giudice in ordine alla (indispensabile) valutazione (favorevole o no) di astensione dal commettere ulteriori reati da parte dell’imputato richiedente il beneficio della messa alla prova.
È noto, infatti, che la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati.
Al riguardo, la giurisprudenza appare costante nell’affermare che si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.
Ha quindi ritenuto che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità delinquere dell’imputato impedisca che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera, Rv. 266256 – 01).
Trattandosi di due giudizi diversi, ma da svolgere congiuntamente, la giurisprudenza ha sottolineato l’importanza della previa predisposizione e sottoposizione al giudice del programma di trattamento, sottolineando che è illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento e la cui elaborazione sia stata tuttavia regolarmente richiesta all’ufficio di esecuzione penale, in quanto la decisione ex art. 464-quater cod. proc. pen., non potendo prescindere dalla valutazione della idoneità di tale programma, richiede che lo stesso sia elaborato e sottoposto al giudice (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355 – 01).
Tuttavia, è stato ribadito che il giudice può fare a meno del programma di trattamento qualora ritenga che l’accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Berardi, Rv. 286248 – 01; Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 – 01).
Deve pertanto ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, poiché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la giurisprudenza della cassazione è costante nell’affermare che non è indispensabile l’acquisizione del programma di trattamento qualora il giudice ritenga comunque negativa la prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati. Dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, pienamente coerente con il dato normativo, emerge infatti che la valutazione del programma di trattamento non è inscindibilmente collegata a quella relativa alla prognosi comportamentale dell’imputato, trattandosi di giudizi distinti, aventi natura e funzione diverse, e non rigidamente interdipendenti tra loro.
Va richiamata, tuttavia, l’importanza che la Corte regolatrice ha comunque attribuito alla predisposizione del programma di trattamento, in ossequio con la previsione normativa di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., secondo cui l’istanza di messa alla prova è sempre accompagnata da un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, dalla richiesta di elaborazione del predetto programma.
La predisposizione del programma, insomma, costituisce uno snodo cruciale dell’istituto in esame, dovendo il giudice valutare, ai fini dell’ammissione al beneficio, l’idoneità del programma di trattamento a favorire il reinserimento sociale dell’imputato, tenuto conto anche dell’effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche (Sez. 3, n. 23934 del 11/04/2024, Cavatorta, Rv. 286660 – 01).
Tale vaglio discrezionale – tipicamente di merito – circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale, è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 – 01). Ne discende che, di norma, l’accesso al beneficio in disamina passa attraverso la valutazione congiunta sia del programma di trattamento sia della capacità criminale dell’imputato in proiezione futura, secondo quanto previsto dall’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. Qualora invece il giudice ritenga superflua la predisposizione del programma di trattamento, in ragione di una prognosi ab origine negativa, egli dovrà dare conto in maniera adeguata e completa dei motivi che lo hanno indotto – indipendentemente dalla valutazione del programma – a ravvisare la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, di per sé solo idoneo a fondare il rigetto dell’istanza.
Ciò anche al fine di evitare che valutazioni affrettate e superficiali sul tema della capacità criminale del soggetto interessato impediscano strumentalmente l’ordinaria elaborazione di un programma di trattamento ad hoc per l’imputato, costituente comunque, come già detto, una componente essenziale dell’istituto in questione, anche sul piano procedurale, visto che la richiesta di accesso al beneficio è sempre accompagnata dalla elaborazione del programma di trattamento riabilitativo, cui si connette la prognosi positiva di risocializzazione che costituisce la ragione fondante della “probation” di cui agli artt. 168-bis e segg. cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 24707 del 12/04/2021, G., Rv. 281832 – 01).
In definitiva, va qui affermato il principio per cui la facoltà del giudice di non dare accesso alla “probation” sulla base (non della valutazione congiunta prevista dall’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. ma) della sola valutazione con cui si affermi che l’imputato non si asterrà dal commettere ulteriori reati, prescindendo dalla elaborazione del programma di trattamento, comporti la necessità per il decidente di fornire una motivazione “rafforzata” che dia compiutamente conto degli indicatori concreti valorizzati ex art. 133 cod. pen. per fondare un simile.
Nel caso di specie – ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso – si ritiene che la motivazione adottata in sentenza per formulare la prognosi ab origine negativa nei confronti dell’imputato, indipendentemente dalla elaborazione di un programma di trattamento specifico, sia viziata in quanto carente, generica е intrinsecamente contraddittoria, come tale certamente non rafforzata nel senso dianzi indicato.
I giudicanti hanno fondato la prognosi sfavorevole valorizzando, in negativo, la mancanza di seri indici espressivi di una reale ed effettiva resipiscenza dell’imputato, nonostante abbiano dato atto della lettera di scuse inviata dal prevenuto alla parte civile e dell’avvio di un percorso di recupero presso il SerD di Livorno.
In altri termini, l’affermata mancanza di effettivi segni di resipiscenza, oltre che generica, appare contraddittoria rispetto alla accertata sussistenza di concreti elementi certamente indicativi di ravvedimento e rinsavimento da parte del prevenuto (invio di lettera di scuse e avvio di un percorso di recupero dalla tossicodipendenza).
I giudicanti hanno apoditticamente ritenuto insufficienti tali elementi, scontando una evidente carenza motivazionale sul punto. Né hanno argomentato in ordine agli ulteriori elementi ex art. 133 cod. pen. da cui desumere che la condotta illecita sia manifestazione di uno stile di vita tendenzialmente propenso a delinquere, onde offrire una approfondita e accurata motivazione idonea a giustificare l’impossibilità di formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva di un apposito programma di trattamento elaborato nei confronti dell’imputato.
Il riscontro di tale vizio motivazionale in punto di valutazione della messa alla prova comporta l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio affinché il giudice d’appello si pronunci sulla sussistenza delle condizioni per l’eventuale accoglimento della richiesta stessa, non versandosi in alcuna delle ipotesi che, ai termini degli artt. 604 e 623 cod. proc. pen., determinano trasmissione degli atti al primo giudice (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 – 01).
