Cassazione penale, Sez. 1^, ordinanza n. 13915/2026, 10/16 aprile 2026, ha affermato che l’’applicazione della riduzione della pena di un sesto, prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata “de plano” dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento “inaudita altera parte” avverso il quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice.
Provvedimento impugnato
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Bari ha qualificato come ricorso per cassazione l’opposizione presentata, ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen., da FM, avverso la decisione assunta, in data 3 dicembre 2025, dalla medesima Corte – in funzione di giudice dell’esecuzione – che aveva respinto la richiesta di riduzione, a norma dell’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., della pena di anni diciotto di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 30 ottobre 2024, in riforma della decisione del GUP del Tribunale di Bari del 06/12/2022.
Ricorso per cassazione
Con l’atto di opposizione poi riqualificato in ricorso per cassazione FM, con il patrocinio del difensore, lamenta violazione di legge, per esser stata erroneamente negata la riduzione della pena nella misura di un sesto; si duole del fatto che tale provvedimento reiettivo sia stato assunto ad onta del fatto che né l’imputato, né il suo difensore abbiano interposto gravame, avverso la sentenza di primo grado.
In realtà, il ricorrente ha solo beneficiato – in grado di appello – della mitigazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, esclusione che è stata disposta nei confronti di un coimputato appellante e che è stata estesa al ricorrente in forza del disposto dell’art. 587 cod. proc. pen.
Con motivi nuovi, la difesa deduce vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., nonché per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, derivante dalla negazione della riduzione obbligatoria ex art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., con conseguente violazione dei principi di legalità e tassatività; in via subordinata, con l’impugnazione si chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale della norma de qua, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Deve essere garantita al cittadino, infatti, la possibilità di conoscere e prevedere le conseguenze legali delle proprie azioni, sulla scorta di norme chiare, precise e applicabili in modo non arbitrario, senza che il giudice possa introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla legge.
FM ha riposto un ragionevole affidamento sulla già vigente disposizione codicistica, scegliendo consapevolmente di non appellare la sentenza di condanna.
Il ricorrente ha rinunciato a proporre appello avverso la sentenza di primo grado: dunque, il beneficio è stato conquistato immediatamente, già nel momento in cui è spirato – per l’imputato e per il suo difensore – il termine utile per la proposizione dell’impugnazione. In prospettiva subordinata, la difesa sollecita la Suprema Corte, affinché sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 442 comma 2-bis c.p.p. ove interpretato nel senso di escludere lo sconto di pena nella misura di 1/6, nell’eventualità in cui l’imputato – giudicato secondo le forme del rito abbreviato e non appellante – risenta delle conseguenze dell’appello altrui.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è da qualificare come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, FM è stato condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, con sentenza emessa dal GUP; avverso tale pronuncia, l’odierno ricorrente non ha interposto appello, ma un coimputato appellante ha comunque ottenuto l’esclusione dell’aggravante della premeditazione, che era stata reputata sussistente all’esito del giudizio di primo grado.
Per questa ragione, FM ha beneficiato della riduzione conseguente all’esclusione della premeditazione, grazie all’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dal coimputato.
A fronte, poi, della domanda volta alla riduzione di un sesto della pena riportata dallo stesso FM, per non aver questi appellato, il giudice dell’esecuzione ha emesso una decisione negativa, ritenendo esser stata comunque effettuata – all’esito del giudizio di secondo grado – una riduzione della sanzione.
In punto di rimedio esperibile, nella sopra descritta situazione processuale la Suprema Corte ha fissato il seguente principio di diritto: ‹‹L’applicazione della riduzione della pena di un sesto, prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata “de plano” dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento “inaudita altera parte” avverso il quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice›› (Sez. 1, n. 22537 del 23/05/2025, Rv. 288147 – 01; così anche Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Rv. 288150 – 01).
Trattasi di un orientamento che il collegio ritiene condivisibile e al quale intende dare continuità, pur consapevole dell’esistenza anche di una difforme posizione giurisprudenziale (Sez. 1, n. 7356 del 06/02/2025, Rv. 287522 – 01).
Si deve dunque ribadire l’esperibilità – avverso il provvedimento reiettivo assunto dal giudice dell’esecuzione, a fronte dell’istanza finalizzata alla riduzione della pena per mancata proposizione del gravame, a norma dell’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen. – del rimedio dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; non incide, sulla vigenza di tale regola ermeneutica, il fatto che la avversata decisione negativa sia stata impropriamente adottata dal giudice dell’esecuzione – come accaduto nella concreta fattispecie – nel contraddittorio fra le parti e non, come sarebbe stato corretto, con decisione assunta de plano.
Il disposto dell’art. 568 cod. proc. pen. prevede, infine, che l’impugnazione debba essere ritenuta ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dall’impugnante, sancendo anche che – allorquando essa venga proposta ad un giudice incompetente – quest’ultimo deve trasmettere gli atti al giudice competente.
Tale giudice, nel caso di specie, è da individuarsi – dovendo procedersi alla qualificazione dell’impugnazione come opposizione – nella Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione. A questo organo giurisdizionale devono essere, pertanto, trasmessi gli atti, perché decida in ordine alla dedotta regiudicanda.
Tale esito esime dalla trattazione degli ulteriori motivi nei quali si articola l’impugnazione.
