Versamento tardivo del contributo unificato: la circolare del Ministero della Giustizia (Vincenzo Giglio)

La norma (art. 248, comma 3-bis, DPR n. 115 del 30 maggio 2002)

Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2007, n, 244,procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale e all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16, comma 1 bis. L’ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

La questione

Varie sedi giudiziarie hanno interpellato il Ministero della Giustizia chiedendo chiarimenti circa “la modalità operativa da seguire per il recupero del contributo unificato insufficiente od omesso (sia esso relativo all’atto introduttivo del giudizio ovvero alla costituzione in giudizio del convenuto che comporti il pagamento di un autonomo contributo unificato secondo la previsione dell’art. 14 seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002), e per la riscossione dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002), tenuto conto delle modifiche intervenute in tale materia con l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 248 del medesimo testo unico.

In particolare, gli uffici chiedono quali siano gli obblighi cui è tenuto il cancelliere nell’ipotesi in cui venga depositata nel fascicolo telematico la ricevuta di un pagamento del contributo unificato oltre il termine dei trenta giorni previsti dal nuovo comma 3 bis”.

La circolare

Ai quesiti ha risposto il Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generali degli affari interni, Ufficio I, Reparto I- Servizi relativi alla giustizia civile con la circolare n. 4098 del 10 aprile 2026 (allegata alla fine del post).

Vi si prevede, tra l’altro, che, una volta decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo del versamento del contributo unificato, l’ufficio giudiziario interessato è tenuto ad attivare EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, trasmettendole via SIAMM con la nota A1 la richiesta di recupero dell’importo, maggiorato degli interessi e della sanzione.

SI rinvia per le ulteriori indicazioni alla lettura integrale della circolare.

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