Udienza predibattimentale impugnazione e giudici di appello che “esorbitano dai poteri decisori previsti” (Riccardo Radi)

Della serie tutto può accadere.

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 13296/2026 ha esaminato la decisione di un collegio di appello che senza tener conto del dettato dell’articolo 554-quater cod. proc. pen. ha emesso una sentenza di condanna a seguito dell’impugnazione del pubblico ministero di una sentenza predibadittimentale di non luogo a procedere.

La Suprema Corte ricorda ai giudici disattenti che a seguito dell’introduzione dell’udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta, prevista dal d.lgs 150/22, il codice di rito è stato modificato attraverso l’inserimento di nuove disposizioni, tra le quali quelle contenute negli artt. 554-ter e 554-quater cod. proc. pen, che disciplinano, rispettivamente, i provvedimenti che il giudice può assumere all’esito di detta udienza e i casi di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Il comma 3 dell’art.554-quater cod. proc. pen., in particolare, prevede quali siano le opzioni decisorie percorribili dal giudice del gravame, disponendo, tra l’altro, che “in caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato”.

Nel caso in esame, la Corte di appello, ritenendo di non poter confermare la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, anziché fissare una data per la celebrazione dell’udienza dibattimentale davanti ad altro giudice, ha riformato essa stessa la pronuncia emessa dal Tribunale di Vasto a seguito dell’udienza ex art. 554-bis cod. proc. pen., condividendo le argomentazioni logico-giuridiche poste a base dell’impugnazione del pubblico ministero e dichiarando direttamente, all’esito del giudizio, la penale responsabilità degli imputati, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha in tal modo erroneamente applicato l’art. 554-quater cod. proc. pen.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila perché provveda in conformità con le disposizioni contenute nella norma processuale di riferimento.

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