Travisamento del fatto e travisamento della prova: inammissibile critica di merito il primo, vizio deducibile il secondo purchè nel rispetto dei parametri richiesti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 12256/2026, 24 febbraio/31 marzo 2026, ha affermato che occorre tener ferma la netta distinzione esistente tra il travisamento del fatto e il travisamento della prova, trattandosi di vizi riconducibili a categorie concettualmente e funzionalmente diverse, suscettibili di determinare rilevanti ricadute sul piano dell’ammissibilità del ricorso per cassazione.

Il vizio di travisamento del fatto si configura, infatti, quando il ricorrente solleciti una diversa ricostruzione della vicenda storica, prospettando una lettura alternativa del materiale probatorio o una differente valutazione delle risultanze istruttorie nel loro complesso considerate.

Diversamente, il vizio di travisamento della prova integra un vizio denunciabile in cassazione quando ne ricorrano i rigorosi presupposti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: ossia, che il giudice di merito abbia fondato la decisione su un’informazione probatoria inesistente, ovvero abbia omesso di valutare una prova effettivamente acquisita agli atti, ovvero, ancora, abbia attribuito a un atto processuale un contenuto oggettivamente diverso da quello reale, purché l’errore risulti decisivo, nel senso di incidere in modo determinante sull’iter argomentativo della decisione, rendendone illogico l’impianto complessivo (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368 – 01).  Sicché, ai fini della sua utile deduzione, è richiesto al ricorrente di farsi carico di uno specifico onere di allegazione, debitamente documentato alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: onere che si traduce nella necessità di indicare, in modo puntuale e inequivoco, l’atto o gli atti processuali asseritamente travisati, riproducendone il contenuto rilevante o localizzandoli con precisione nel fascicolo processuale, così da consentirne alla Corte l’immediato riscontro senza bisogno di autonome ricerche, e, altresì, nella necessità di «indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).

Non è, invece, consentito articolare, sotto l’egida formale del vizio di motivazione da travisamento della prova, una censura che investa genericamente il compendio probatorio nel suo insieme o che miri a una diversa ricostruzione del fatto storico. In definitiva, mentre il travisamento del fatto si traduce in un’inammissibile critica di merito, il travisamento della prova rappresenta un vizio eccezionale e tipizzato, scrutinabile in sede di legittimità solo quando l’errore percettivo o valutativo risulti specificamente individuato e dotato di un’effettiva forza disarticolante rispetto alla motivazione della sentenza impugnata

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