Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 12256/2026, 24 febbraio/31 marzo 2026, ha affermato che la prova indiziaria, per sua natura, non offre una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella della prova diretta, poiché la dimostrazione deriva non dalla narrazione o dal documento che riproduca l’azione criminosa, bensì dal raccordo logico tra fatto secondario e fatto principale; sicché non è esigibile un tasso esplicativo delle modalità realizzative del fatto che ecceda i limiti ontologici della prova critica. Il procedimento inferenziale deve, quindi, condurre a una conclusione caratterizzata da un elevato grado di credibilità razionale, ossia alla certezza processuale, una volta esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, circa l’attribuibilità della condotta all’agente come fatto proprio.
Con riferimento al tema del corretto impiego delle regole di inferenza che presiedono alla prova indiziaria, occorre richiamare i principi che la governano.
Invero, la prova del fatto si fonda sempre su un giudizio di correlazione tra il fatto principale – ossia la proposizione fattuale contenuta nell’ipotesi accusatoria – e fatti secondari che, in ragione del loro contenuto informativo, siano idonei a denotare una potenziale corrispondenza al vero dell’enunciato contenuto nell’imputazione.
La distinzione tra prova storica (diretta) e prova critica (indiziaria) opera esclusivamente sul piano della loro idoneità rappresentativa rispetto al fatto da provare e non attiene, dunque, alla tipologia della fonte: un medesimo testimone, infatti, può veicolare tanto elementi diretti quanto indiziari, poiché ciò che rileva è il rapporto tra la capacità dimostrativa del singolo dato e il fatto da provare nella sua oggettiva materialità, come descritto in imputazione.
È, pertanto, prova critico-indiziaria ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando direttamente il fatto da provare, consente, mediante un’operazione di raccordo logico tra più circostanze, di contribuire al suo disvelamento, sicché dal fatto noto (l’indizio) si perviene alla conoscenza di quello ignoto.
Anche l’indizio possiede, quindi, una propria autonoma capacità rappresentativa, ma, per la sua parzialità e per il riferirsi a una circostanza diversa – ancorché logicamente collegata – rispetto al fatto da provare, attiva un meccanismo di inferenza suscettibile di condurre a un accettabile risultato di conoscenza.
Tuttavia, proprio in ragione di tale suo deficit strutturale quanto alla capacità dimostrativa, il legislatore ha previsto una speciale cautela valutativa, ancorando il risultato probatorio, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., alla ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi posti a base dell’inferenza, nel quadro di una doverosa valutazione unitaria e globale del compendio. In tale prospettiva, le Sezioni unite hanno chiarito che, poiché l’indizio è significativo di una pluralità – maggiore o minore – di fatti non noti, tra cui quello da provare, la valutazione di una molteplicità di indizi richiede, dapprima, l’apprezzamento dell’indicatività di ciascuno, sia pure in termini possibilistici e non univoci, alla stregua di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e, successivamente, un esame complessivo e unitario, nel quale le ambiguità indicative dei singoli elementi possano risolversi per integrazione reciproca, così da conferire al complesso indiziario un significato dimostrativo pregnante e univoco (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 – 01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 – 01).
Ne deriva che il singolo indizio, inteso come dato idoneo a concorrere all’accrescimento della verità dell’ipotesi di partenza, deve essere verificato quanto al suo grado di persuasività (Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, Rv. 251502 – 01; Sez. 1, n. 2226 del 02/02/1996, Rv. 203895 – 01), senza che possa pretendersi un identico peso dimostrativo per ogni elemento, essendo fisiologica, nella valutazione unitaria richiesta dalla norma, la compresenza di indizi di maggiore o minore gravità; ferma, tuttavia, la necessaria precisione, intesa quale direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo, e la concordanza, che implica la convergenza dimostrativa dei dati considerati e l’assenza di elementi antagonisti o di smentita. Il diverso grado di gravità del singolo indizio incide, pertanto, sulla valutazione complessiva nel senso che i requisiti della molteplicità (che consente la verifica della concordanza) e della gravità devono risultare tra loro correlati e complementari: in presenza, cioè, di indizi poco significativi può assumere rilievo l’elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può risultare sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Rv. 277529 – 02; Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Rv. 259552 – 01).
Al contempo, deve ribadirsi che la prova indiziaria, per sua natura, non offre una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella della prova diretta, poiché la dimostrazione deriva non dalla narrazione o dal documento che riproduca l’azione criminosa, bensì dal raccordo logico tra fatto secondario e fatto principale; sicché non è esigibile un tasso esplicativo delle modalità realizzative del fatto che ecceda i limiti ontologici della prova critica. Il procedimento inferenziale deve, quindi, condurre a una conclusione caratterizzata da un elevato grado di credibilità razionale, ossia alla certezza processuale, una volta esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, circa l’attribuibilità della condotta all’agente come fatto proprio (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Rv. 288472 – 01; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 – 02).
