Acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del teste intimidito: “prospettare ad una donna innamorata che, se non ritratta ciò potrebbe causare la morte dell’amato, che cos’è se non una forma di indebita pressione morale che la pone nell’alternativa tra deporre il vero e rischiare di perdere la persona cui tiene?” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2059/2026, 30 dicembre 2025/19 gennaio 2026 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), ha chiarito che ai fini dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli “elementi concreti”, sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l’esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali.

Il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, se anche non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell’intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo del teste di poter essere minacciato (Sez. 1 n. 39850 del 01/03/2012, Rv. 253951 – 01).

Si è tuttavia chiarito che ai fini dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli “elementi concreti”, sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l’esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Rv. 281808 – 01).

La Corte ha altresì rilevato che quali elementi sintomatici delle indebite pressioni esterne vi possono essere anche le modalità della deposizione e il contegno tenuto in dibattimento (Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Rv. 274261 – 01), nonché, nel caso di cd violenza domestica o di genere, anche il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore (Sez. 5, n. 8895 del 18/01/2021, Rv. 280641 – 01).

Tanto premesso, nel caso in esame, i giudici di merito risultano essersi attenuti ai principi di diritto sopra richiamati, avendo ritenuto che la XXXXXXX avesse subito pressioni per ritrattare le sue precedenti accuse sulla base di dati di fatto precisi e dunque non sulla base di meri sospetti o illazioni.

Lungi dall’essersi basati esclusivamente sull’esistenza della corrispondenza clandestina, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i giudici hanno fatto puntuale riferimento ad alcuni passaggi delle missive (clandestinamente veicolate dal precedente difensore del XXXX) ed in particolare quelli riportati a p. 12 della sentenza del Tribunale (richiamata a p. 3 della sentenza di appello), laddove nella lettera del 20/05/2024 l’imputato scrive alla persona offesa “l’avvocato ha detto oggi che se tu in tribunale dicessi che tutto questo è una bugia, che ti ha convinto XXXXXX con la magia, che se tu non facessi questo io morirò, che ti teneva come fossi sotto ipnosi, allora tornerò a casa…”.

Il contenuto di minaccia e al contempo di promessa di utilità è evidente nel passaggio sopra riportato.

Con tale importante passaggio motivazionale, la difesa del ricorrente non sembra peraltro confrontarsi adeguatamente.

Il difensore afferma infatti che nella missiva in commento non vi sarebbe alcuna forma di minaccia o di costringimento e che il XXXX, anzi ribadisce più volte alla sua interlocutrice che spetta a lei decidere il da farsi. Si tratta di argomento privo di pregio che peraltro contraddice quella che è la stessa linea difensiva. È infatti lo stesso difensore a sostenere nel ricorso che la XXXXXXX era ancora innamorata del XXXX, non sopportava di vederlo soffrire in carcere a causa della sua denuncia e sperava di riprendere la relazione con lui.

Ciò detto, non si vede come il medesimo difensore possa poi affermare che la missiva non contenesse una forma di pressione psicologica sulla denunciante.

Ed invero, prospettare ad una donna innamorata che, se non ritratta ciò potrebbe causare la morte dell’amato, che cos’è se non una forma di indebita pressione morale che la pone nell’alternativa tra deporre il vero e rischiare di perdere la persona cui tiene?

Allo stesso tempo, e per le stesse ragioni c’è nella lettera anche una componente di promessa di “utilità”, in quanto l’imputato dice alla compagna che, se lei ritirerà le sue accuse, lui tornerà a casa e la loro relazione sarebbe ripresa come prima (ciò a cui appunto la denunciante aspirava fortemente).

In siffatto contesto, del resto, tenuto conto dei forti sentimenti che la XXXXXXX provava per il XXXX e della condizione psicologica nella quale si trovava, il fatto che l’imputato le abbia (formalmente e apparentemente) lasciato la libertà di decidere è del tutto irrilevante, trattandosi più che altro di un mero artificio retorico nell’ambito di un sottile gioco psicologico. Il difensore afferma inoltre che dalla corrispondenza acquisita emerge che la XXXXX aveva palesato al XXXX la sua intenzione di ritrattare le accuse ben prima della missiva del 20/05/2024, sicché quest’ultima non è stata la ragione unica della ritrattazione ma al più ha rafforzato un proposito già esistente. Tale circostanza è però del tutto irrilevante ai fini che qui interessano. Ed infatti, l’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. autorizza l’acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali sul solo presupposto che vi siano elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso; dunque è la sola condotta di minaccia, offerta o promessa che giustifica l’acquisizione, non richiedendo la norma che tale condotta sia la causa esclusiva del mendacio e neppure, a ben vedere, che il mendacio vi sia poi effettivamente stato (ponendosi lo stesso solo come lo scopo o fine della minaccia o dell’offerta).

La difesa deduce infine che la missiva del 20/05/2024, valorizzata dai giudici, sarebbe stata letta dalla XXXXXXX solo dopo la sua deposizione testimoniale e dunque non avrebbe avuto influenza sul suo contegno processuale.

La circostanza, lungi dall’essere un fatto provato (come sostiene la difesa), non è altro che una mera congettura che si basa esclusivamente sul fatto – peraltro esso stesso indimostrato – che le lettere venivano recapitate dal difensore dell’imputato il quale si recava a trovarlo in carcere una sola volta al mese, sicché la lettera scritta a fine maggio dal XXXX sarebbe stata letta almeno un mese dopo dalla donna.

Quanto dedotto dal difensore è anzi, a ben vedere, contraddetto dalle stesse risultanze istruttorie. Ed invero, anche prescindendo dal fatto che l’udienza in cui la XXXXXXX ha deposto è quella del 19/07/2024 (quindi due mesi dopo la missiva), è appena il caso di evidenziare che a p. 12 della sentenza del Tribunale si legge che il 28/05/2024 il XXXX scriveva alla persona offesa di essere stato avvertito dal suo avvocato che lei aveva ritirato la sua querela (cosa che in effetti era avvenuta il 27/05/2024); ciò smentisce chiaramente quanto sostenuto dalla difesa – vale a dire che il XXXX avrebbe visto il suo avvocato solo molto tempo dopo aver scritto la lettera del 20 maggio –.

Occorre poi considerare che i giudici di merito hanno anche valorizzato (correttamente per le ragioni sopra esposte) le modalità stesse della deposizione testimoniale della denunciante, rilevando, tra l’altro, che tale ha assunto tratti paradossali, atteso che la XXXXXXX, nel furore di ritrattare le proprie accuse e di scagionare ad ogni costo il compagno, è giunta a negare, non solo quanto riferito dalla madre, dalla figlia e dalla sua amica, ma anche le parziali ammissioni che erano state fatte dallo stesso imputato. In conclusione, l’acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali della vittima è avvenuta nel rispetto dei presupposti richiesti dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. ed è stata altresì motivata dai giudici di merito in maniera congrua, e, comunque certamente non contraddittoria né illogica (e dunque non sindacabile in questa sede).

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