Con la sentenza numero 55, depositata oggi (allegata alla fine del post), la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», per come introdotto dall’articolo 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge numero 92 del 2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge numero 125 del 2008, nella parte in cui, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge ai fini dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, ricomprende i condannati con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 73 del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), diversi dall’ipotesi del comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo articolo 80, comma 1.
Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in riferimento agli articoli 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell’ambito di un giudizio in cui l’imputato aveva chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Dal certificato penale, infatti, era emersa a carico dell’imputato l’esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta per alcuni reati in continuazione, previsti e sanzionati dall’articolo 73, comma 4, del testo unico stupefacenti, aggravati ai sensi del successivo articolo 80, comma 1, lettere a) e b), in relazione ai quali l’articolo 76, comma 4-bis, del testo unico spese di giustizia contempla la presunzione di superamento del limite di reddito utile ai fini dell’ammissione al beneficio in questione.
La Corte, nel richiamare la propria sentenza numero 139 del 2010 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non ammetteva prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite reddituale a carico di chi avesse riportato condanna definitiva per i delitti ivi contemplati), ha ribadito che spetta al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di “non abbienza” e che, rispetto a tali elementi di prova, il giudice ha l’obbligo di condurre una valutazione rigorosa, avvalendosi all’occorrenza degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, ivi compresi quelli, particolarmente penetranti, che sono indicati all’articolo 96, comma 3, del testo unico spese di giustizia (ossia la richiesta al questore di informazioni relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dal richiedente, da acquisirsi anche a mezzo di accertamenti della Guardia di finanza).
Dato atto che il giudice a quo non aveva in alcun modo spiegato perché non avesse compiuto tali accertamenti né illustrato le ragioni per cui le prove e le allegazioni dell’istante non potevano essere considerate sufficienti al fine di considerare assolto l’onere probatorio di legge, nonostante che la condanna per il reato ostativo risalisse a oltre venticinque anni prima e la presunzione di superamento del reddito dovesse considerarsi affievolita, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni.
