Obbligo di motivazione rafforzata: non ricorre quando il contrasto sia tra due sentenze di appello, la prima assolutoria annullata e la seconda di condanna emessa in sede di rinvio (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 12256/2026, 24 febbraio/31 marzo 2026, ha affermato che, ove il contrasto tra sentenze non si realizzi lungo l’asse verticale tra primo e secondo grado di giudizio, ma emerga tra due sentenze di appello, la prima assolutoria e la seconda di condanna, emessa all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, la sentenza d’appello annullata è radicalmente eliminata dall’ordinamento per effetto della pronuncia rescindente e non può assurgere a termine di comparazione ai fini della configurazione di un ribaltamento rilevante.

Quanto al tema della motivazione rafforzata, occorre ribadire che, secondo il diritto vivente, il giudice di appello vi è tenuto ove riformi totalmente la decisione di primo grado: in tal caso ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01).

Diversa è, tuttavia, l’ipotesi in cui il contrasto non si realizzi lungo l’asse verticale tra primo e secondo grado di giudizio, ma emerga tra due sentenze di appello, la prima assolutoria e la seconda di condanna, emessa all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento disposto dalla Corte di cassazione. In tale evenienza, la sentenza d’appello annullata è radicalmente eliminata dall’ordinamento per effetto della pronuncia rescindente e non può assurgere a termine di comparazione ai fini della configurazione di un ribaltamento rilevante (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, Rv. 288174 – 02; Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280671 – 02).

Qualora la sentenza di condanna pronunciata in sede di rinvio si ponga in continuità con una precedente decisione di primo grado anch’essa di condanna, viene a configurarsi una situazione di doppia pronuncia conforme in malam partem. In tale contesto, non ricorrono né l’esigenza di superare un ragionevole dubbio generato da un’assoluzione di primo grado, né la necessità di adottare uno standard motivazionale rafforzato, essendo venuto meno il presupposto stesso della presunzione di innocenza rafforzata che giustifica l’eccezione alle regole ordinarie dell’appello.

Deve, pertanto, riaffermarsi che, nel giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento di una sentenza d’appello assolutoria, la successiva pronuncia di condanna non richiede una motivazione rafforzata, sempre che essa si inserisca in un quadro di continuità con la condanna di primo grado, dando luogo a una doppia pronuncia conforme che esclude l’operatività delle garanzie previste per l’overturning verticale tra primo e secondo grado.    

Lascia un commento