Con la sentenza numero 54, (allegata alla fine del post) depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 102 della legge numero 689 del 1981 e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione della pena anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Le ordinanze di rimessione, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, avevano prospettato il dubbio che tali disposizioni contrastassero con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione nella parte in cui, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva: mentre per l’ipotesi di insolvibilità “incolpevole” può essere disposta la conversione della pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, in detenzione domiciliare sostitutiva sia per le pene pecuniarie principali (art. 103 della legge n. 689 del 1981) sia per le pene pecuniarie sostitutive (art. 71 della legge n. 689 del 1981), per l’ipotesi di insolvenza “colpevole” la disciplina della conversione diverge a seconda che si tratti di pena pecuniaria principale o sostitutiva; infatti, mentre l’articolo 102 della legge numero 689 del 1981 prevede la conversione della pena pecuniaria principale soltanto nella semilibertà sostitutiva, l’articolo 71 della legge citata prevede la conversione della pena pecuniaria sostitutiva nella semilibertà o nella detenzione domiciliare.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione della lamentata sproporzione della semilibertà sostitutiva – che, determinando una privazione della libertà personale per una parte della giornata, integra un regime detentivo – rispetto all’esigenza punitiva sottesa alla conversione della pena pecuniaria: la scelta del legislatore di prevedere una misura limitativa, di natura detentiva, della libertà personale per l’ipotesi di insolvenza del condannato non attinge di per sé la manifesta irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità legislativa, considerando che, anche nell’intenzione del legislatore, la pena da conversione individuata per l’ipotesi di insolvenza assume il ruolo di strumento di pressione sul condannato per il pagamento della multa o dell’ammenda, al fine di assicurare la piena effettività della sanzione inflitta.
La Corte ha invece ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale concernente la denunciata disparità di trattamento determinata dai meccanismi di conversione previsti, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie principali – per le quali è prevista solo la semilibertà sostitutiva – e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi – per le quali è prevista l’alternativa fra detenzione domiciliare e semilibertà sostitutiva. Al riguardo, lo scrutinio è stato declinato sul modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto – cioè del giudizio che assume a paradigma il nucleo più intimo dell’articolo 3 della Costituzione –, che è essenzialmente un giudizio di pertinenza, anche del tertium comparationis.
Si è così constatata l’omogeneità delle pene pecuniarie, che hanno tutte a oggetto l’elemento monetario, accertando altresì che la disciplina della loro conversione persegue un comune interesse costituzionalmente rilevante, da identificare nell’effettività della sanzione penale; interesse, a sua volta, strettamente connesso al principio della certezza del diritto e al principio della funzione rieducativa della pena. Esattamente in rapporto a tale interesse la Corte ha ritenuto non giustificata la diversità del trattamento riservato alle pene pecuniarie principali e alle pene pecuniarie sostitutive per il profilo della reazione ordinamentale al loro mancato pagamento nell’ipotesi dell’insolvenza.
Nei due casi, infatti, la riprovevolezza del comportamento del condannato cui l’insolvenza è imputabile è identica, e lo è proprio per rapporto all’interesse costituzionale sopra evidenziato. Inoltre, la natura giuridica (così come la funzione) unitaria delle pene pecuniarie – sia di quelle principali, sia di quelle sostitutive – affermata a livello normativo (art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981) integra un indice, anche di diritto positivo (e non solo logico), della piena comparabilità delle situazioni, giuridiche e di fatto, cui, in assenza di diversi e ulteriori profili di distinzione, anche allo scopo di assicurare la piena coerenza del sistema, dovrebbe conseguire un trattamento normativo non differenziato.
