Arresto in flagranza di reati in materia di stupefacenti differito per ragioni probatorie o per l’individuazione o la cattura dei responsabili: illegittima l’omessa convalida per il venir meno della flagranza (Vincenzo Giglio)

Two police officers handcuffing a man on a city sidewalk with police car nearby

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 12684/2026, 25 marzo/7 aprile 2026, ha chiarito che, a fronte di un arresto in flagranza di reati in materia di stupefacenti che sia stato differito per ragioni probatorie o per l’individuazione o la cattura dei responsabili, il giudice non può negare la convalida per il venir meno della flagranza.

Provvedimento impugnato

Il 27 gennaio 2026 il N.O.R. della Compagnia Carabinieri di XXX dava esecuzione a diversi decreti di ritardati arresti, autorizzati al sensi dell’art. 9, comma 6, l.  146/2006 dal PM della Procura di Brescia, nei confronti, tra l’altro, dell’odierno ricorrente GDM, che veniva tratto in arresto presso la sua abitazione, ricompresa nel circondario del Tribunale di Verbania.

A fronte della richiesta di convalida di tali ritardati arresti, il GIP di Verbania non li convalidava, sul rilievo che «non è dato comprendere il motivo per il quale, a distanza di quasi sette mesi dagli ultimi fatti accertati in indagine, risalenti appunto al 3 giugno (2025), la PG abbia adottato il provvedimento precautelare del quale è oggi richiesta la convalida. Se infatti è vero che la flagranza di reati di spaccio impone l’arresto a norma dell’art. 380 lettera h) cod. proc. pen. è altrettanto vero che l’art. 9 della Legge 146 del 2006 ne consente la sua omissione oppure il ritardo quando è necessario acquisire importanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili».

Aggiungendo: «Ciò, tuttavia, non consente de riconoscere una facoltà di arresto senza margini temporali e che non sia invece e comunque, strettamente ancorata ad esigenze di indifferibilità ed urgenza dell’arresto medesimo». Partendo da tale premessa il GIP ritiene che la norma in questione non attribuisca una facoltà, cli arresto (ritardato) senza margini temporali, affermando sul punto che «nella fattispecie del caso concreto non è dato comprendere la persistenza di quelle ragioni d’urgenza e di immanenza che (non) sono connaturate allo stato di flagranza per il quale l’arresto medesimo è reso obbligatorio per legge che avrebbero portate alla adozione della misura precautelare nei confronti dell’indagato».

Ricorso per cassazione

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, deducendo i motivi di seguito enunciati.

Per il PM ricorrente le argomentazioni del GIP non appaiono condivisibili in quanto, di fatto, finirebbero per confondere i presupposti in cui è applicabile la disciplina di cui all’art. 9, comma 6, l. 146/2006 con la valutazione compiuta dal PM e dalla PG operante circa il momento in cui dare esecuzione ai provvedimenti di cui e stato autorizzato il ritardato compimento.

Nel dettaglio, l’art. 9 comma 6 l. 146/2006 attribuisce, in presenza dei delitti di cui agli art 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 d.P.R. 309/1990, alla PG la possibilità di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, con autorizzazione del PM, “quando (ciò) e necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal d.P.R. 309/1990“.

Sulla base di tale norma la PG può essere autorizzata, quindi, a ritardare l’esecuzione di arresti obbligatori, ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. h) cod. proc. pen. in caso di flagranza nella commissione di uno dei delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, con l’esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5.

Per il PM ricorrente è indubbio che al momento del venir meno delle esigenze che hanno giustificato l’autorizzazione a ritardare l’arresto, ossia la necessita di acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal d.P.R. 309/1990 – valutazione questa che compete al PM che svolge l’attività di indagine – l’atto di cui sono stati paralizzati gli effetti dovrà essere eseguito.

Dunque, sostiene che il GIP, nella sua decisione, abbia dato, di fatto, un’erronea interpretazione del combinato disposto di cui agli arti 382 cod. proc. pen. e 9, comma 6, l. 146/2006 al punto da richiedere la sussistenza della flagranza al momento dell’esecuzione dei decreti autorizzativi dei ritardati arresti quando, invece, tale requisito deve sussistere al momento del verificarsi del fatto-reato per il quale e stata rilasciata l’autorizzazione a ritardare l’arresto in un caso in cui la PG avrebbe dovuto intervenire obbligatoriamente. Si richiamano i precedente arresti di legittimità (Sez. 6, n. 1690/1991, Sez. 6 n. 5188/1997 e Sez. 6 n. 14216/2007) in cui si è affermato, seppure in relazione alla precedente disciplina in materia di ritardati arresti dettata dall’art. 98 d.P.R. 309/1990, che “nel caso di ritardo nell’esecuzione dell’arresto in flagranza, disposto a norma dell’art. 98 del d.P.R. n 309 del 1990 la sussistenza della flagranza dev’essere verificata con riguardo non già al momento dell’esecuzione bensì al momento in cui l’arresto si sarebbe dovuto o potuto eseguire se non fosse intervenuto il decreto che ne autorizzava il ritardo”.

Il PM ricorrente chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata con le conseguenziali statuizioni. Le parti hanno conclusione all’udienza camerale partecipata, richiesta dalla Difesa, come riportato in epigrafe.

Decisione della Suprema Corte

Il proposto ricorso è fondato e pertanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio in quanto l’arresto è stato legittimamente eseguito.

In premessa va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione della misura con una verifica “ex ante” (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo “status libertatis” (cfr. Sez. 4, n. 16332 del 23/02/2023, non mass.; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007 dep. 2008, Rv. 238533; conf. Sez. 3 n. 35962 del 7.7.2010, Rv. 248479).

La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell’arresto — anche per quanto riguarda l’arresto c.d. differito — deve limitarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, compiendo una valutazione ex ante, con riferimento agli elementi di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l’ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto.

Ancora, la Corte di legittimità, ha affermato che, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (così Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230 in un caso in cui un arresto in flagranza per illecita detenzione di sostanze stupefacenti non era stato convalidato, ritenendo non provato l’uso non personale in relazione alla modesta quantità e alle giustificazioni fornite dall’arrestato, in cui la Corte ha annullato l’ordinanza, ritenendo che erano state effettuate valutazioni sulla gravità indiziaria, ma senza rinvio considerando che comunque il giudice aveva riconosciuto implicitamente la legittimità dell’arresto; conf. Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Rv. 262502 che ha annullato senza rinvio l’ordinanza di diniego della convalida dell’arresto che aveva compiuto pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della versione dei fatti rappresentata dall’indagato, anche giungendo a ritenere non perfezionato, in ragione di tali giustificazioni, l’elemento soggettivo del reato).

Dunque, l’atto con cui la polizia giudiziaria limita la libertà personale dell’arrestato deve invece essere ritenuto legittimo o meno, valutata non già a posteriori la gravità del fatto, e neppure la fondatezza dell’accusa, ma la situazione di fatto così come percepita dagli operanti al momento dell’intervento.

Il vaglio di legittimità dell’arresto deve essere sostanziale, risolvendosi in diniego della convalida ogni qualvolta sia accertata la carenza delle condizioni per la restrizione, ma va condotto secondo i parametri tipici della sede e sull’oggetto che gli è proprio (il provvedimento, non la responsabilità dell’arrestato). Per questa ragione non rilevano elementi non acquisiti né acquisibili al momento del fatto, né possono applicarsi gli standard probatori tipici del merito o della sede cautelare. È perfettamente concepibile che i presupposti di «ragionevolezza» dell’arresto vengano meno per riscontrate inesattezze o false attestazioni della forza operante; e tuttavia – senza alcun pregiudizio sfavorevole ad eventuali allegazioni difensive – una conclusione del genere non può essere tratta attraverso parametri di valutazione tipici del giudizio cautelare o del giudizio di merito, utilizzati oltretutto in una sede e in una fase fisiologicamente segnate dall’incompiutezza dell’indagine e delle relative verifiche (Sez. 6, n. 700 del 03/12/2013, dep. 2014 Rv. 257851)”. Ed ancora “Nell’operare tale controllo, il giudice della convalida deve verificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferibile ed urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all’autorità giudiziaria nel comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesa dell’intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999-01) “.

Orbene, sulla scorta dei sopra ricordati principi giuridici di riferimento, la motivazione posta dal GIP a fondamento del diniego della convalida dei ritardati arresti autorizzati nell’ambito del procedimento penale a carico del ricorrente si pone in contrasto con il disposto di cui all’art. 9 della legge n. 146 del 2006. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 6 l. 146/2006 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, in vigore dal 12 aprile 2006: «Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale».

Il giudice invoca ragioni giustificative di urgenza e indifferibilità, al momento in cui è stata eseguita la misura precautelare, che non sono previste dalla legge

Come condivisibilmente rilevato dal PM ricorrente tale impostazione finisce per confondere i presupposti applicativi della disciplina del ritardato arresto con la distinta valutazione, rimessa al PM e alla PG, circa il momento in cui dare esecuzione ai provvedimenti autorizzativi.

Viene sottolineato che l’art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006 attribuisce alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del PM, la possibilità di omettere o ritardare l’esecuzione di atti di propria competenza, compresi gli arresti obbligatori in flagranza per i delitti previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, quando ciò sia necessario per l’acquisizione di rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili. 

In tale prospettiva, il requisito della flagranza deve sussistere al momento della commissione del fatto-reato che avrebbe imposto l’arresto, e non già al momento in cui viene eseguito l’arresto ritardato, una volta cessate le esigenze investigative che ne avevano giustificato il differimento (vedasi Sez. 6, n. 14216 del 12/12/2006, dep. 2007, Rv. 236208 – 01 in relazione al previgente art. 98 d.P.R. 309/90, avente contenuto analogo alla norma oggi in esame, abrogato dall’art. 8, co. 2, lett. b), L. 13 agosto 2010, n. 136). 

Nella motivazione di Sez. 6, n. 14216 del 12/12/2006, dep. 2007, Rv. 236208 – 01 (pagg. 2-3) si legge che «…nel caso di ritardo nell’esecuzione dell’arresto in flagranza, disposto a norma del citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 6 98, T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza della flagranza dev’essere verificata con riguardo non già al momento dell’esecuzione bensì al momento in cui l’arresto si sarebbe dovuto o potuto eseguire se non fosse intervenuto il decreto che ne autorizzava il ritardo (Cass. Sez. 6^, 6 maggio 1991 n. 1690, ric. P.M. in proc. Higino Da Silva; Sez. 6^, 22 dicembre 1997 n. 5188 Arellano Osorio)».

L’ordinanza impugnata ha, dunque, fornito un’erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 382 cod. proc. pen. e 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006, introducendo un requisito – la perdurante flagranza al momento dell’esecuzione – non previsto dalla legge. 4.

In conformità con l’orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (per il quale si vedano, tra le tante, Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284323 – 01; Sez. 5, n. 30114 del 06/02/2018, Rv. 273279 – 01; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 270042 – 01; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Rv. 266868 – 01; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Rv. 266734 – 01; Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Rv. 266566 – 01; Sez. 6, n. 49482 del 10/11/2015, Rv. 265531 – 01; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265886 – 01), ritenuto che l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici, l’annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire la correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell’arresto – e, perciò, l’esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida – già riconosciute da questa Corte con la presente decisione, meglio esplicitata nel dispositivo che segue. 

In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio in quanto l’arresto è stato legittimamente eseguito. 

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