Morte della persona costituita parte civile: la costituzione resta valida e la mancata comparizione degli eredi o la loro inerzia non implicano la sua revoca tacita o presunta (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10523/2026, 6/19 marzo 2026, ha chiarito che, alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall’art. 300 cod. proc. civ.

Tali effetti sono inapplicabili al processo penale in quanto la costituzione resta valida “ex tunc” e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Rv. 274635).

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