Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 12920/2026, 26 marzo/8 aprile 2026, ha chiarito che, laddove risulti riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a più sodalizi criminosi, può essere ritenuto il vincolo della continuazione, fra le varie ipotesi associative, ma esclusivamente a seguito di una specifica indagine, in ordine alla natura delle diverse associazioni, alla loro concreta operatività e alla loro continuità nel tempo, avendo sempre riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi avuti di mira e della tipologia di compagine che concorre alla loro formazione.
Non è infatti sufficiente, all’uopo, il compimento di una mera valutazione circa la natura permanente del reato associativo, nonché in ordine all’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose.
Nonostante la contiguità geografica e cronologica delle diverse condotte associative – e finanche ad onta della loro tendenziale omogeneità – le modalità concrete di consumazione dei vari delitti possono risultare, infatti, sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, piuttosto che all’attuazione di un preventivo progetto delinquenziale unitario (fra tante, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 268786).
