Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 12080/2026, 26/30 marzo 2026, ha ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. (come modificato dall’art. 63, comma 1 l. 23 giugno 2017, n. 103), l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
A tale regola, peraltro, non è prevista alcuna deroga, neppure nel caso di appello convertito in ricorso (o di iscrizione all’Albo successiva alla presentazione dell’impugnazione), dovendosi avere riguardo alla sussistenza della legittimazione al momento della proposizione dell’impugnazione, poiché altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (v., da ultimo, Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Rv. 285990).
Neppure assume rilievo il successivo deposito, come nel caso di specie, di un atto di nomina di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683).
