Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 2300/2026, 20 novembre 2025, 21 gennaio 2026, ha affermato che l’inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nell’atto con il quale sia stata esercitata l’azione penale, nell’impedire l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale all’ «omessa citazione» di cui all’art. 178 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015, Rv. 267020 – 01).
Essa costituisce, quindi, causa di nullità assoluta dell’atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., a condizione, però, che l’errore sia tale da determinare l’assoluta incertezza sulla data effettiva dell’udienza (Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017, Rv. 272451 – 01).
Non causa, di contro, nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, ove esso sia agevolmente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (cfr. Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011, Rv. 250247), in particolare quando sia possibile determinare facilmente l’errore dal contesto dell’atto notificato, in relazione alla funzione propria di esso (così Sez. 3, n. 22315 del 15/02/2011, Rv. 250370).
