Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 417/2026, 8 ottobre 2025, 7 gennaio 2026, ha chiarito che il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., che fa riferimento al luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, ne attribuisce la cognizione allo stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti i cui nominativi siano stati successivamente iscritti nel registro delle notizie di reato da altri uffici del pubblico ministero, poiché ha riguardo alla “notitia criminis” oggettivamente considerata.
Nel caso in esame, relativo ad una fattispecie relativa a reato di cui all’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 consumato in acque internazionali, il collegio di legittimità ha ritenuto che il giudice del tribunale nel cui distretto era stato operato il fermo dei primi tre indiziati fosse competente anche in relazione al quarto correo, sottoposto successivamente a fermo in altro luogo.
