Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 1709/2026, 23 dicembre 2025, 15 gennaio 2026, ha affermato, riguardo alle chiamate in correità, che le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità, quando fungono non come prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa.
Di fatti, esse stesse costituiscono supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell’art. 192 comma 3, cod. proc. pen., conferme esterne (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, Rv. 257972 – 01, fattispecie in cui la chiamata in correità era stata utilizzata a riscontro di intercettazioni ambientali effettuate in ambiente carcerario; in senso conforme anche Sez. 6, n. 40144 del 11/07/2019, Rv. 277368 – 01).
